Semplificazione degli adempimenti amministrativi
per le persone con disabilita'
1. Le regioni, nell'ambito delle proprie
competenze, adottano disposizioni dirette a semplificare e unificare
le procedure di accertamento sanitario di cui all'articolo 1 della legge
15 ottobre 1990, n. 295, per l'invalidita' civile, la cecita', la sordita',
nonche' quelle per l'accertamento dell'handicap e dell'handicap grave
di cui agli articoli 3 e 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive
modificazioni, effettuate dalle apposite Commissioni in sede, forma
e data unificata per tutti gli ambiti nei quali e' previsto un accertamento
legale.
2. Al comma 3 dell'articolo 399 del
testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione,
relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297, dopo le parole: «non si applica al personale
di cui all'articolo 21 della legge 5 febbraio 1992, n. 104» sono
aggiunte le seguenti: «e al personale di cui all'articolo 33,
comma 5, della medesima legge.».
3. Il comma 2 dell'articolo 97 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' sostituito dal seguente: «2.
I soggetti portatori di menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti
che abbiano dato luogo al riconoscimento dell'indennita' di accompagnamento
o di comunicazione sono esonerati da ogni visita medica finalizzata
all'accertamento della permanenza della minorazione civile o dell'handicap.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto
con il Ministro della salute, sono individuate, senza ulteriori oneri
per lo Stato, le patologie e le menomazioni rispetto alle quali sono
esclusi gli accertamenti di controllo e di revisione ed e' indicata
la
documentazione sanitaria, da richiedere agli interessati o alle commissioni
mediche delle aziende sanitarie locali qualora non acquisita agli atti,
idonea a comprovare la minorazione.».
Art. 8.
Comitato nazionale italiano permanente per il Microcredito 1. Per consentire
lo sviluppo dei programmi di microfinanza, in conformita' a quanto previsto
dall'Assemblea generale delle Nazioni unite nelle risoluzioni 53/198
e 58/221, il Comitato nazionale italiano per il 2005, anno internazionale
del Microcredito, e' trasformato nel Comitato nazionale italiano permanente
per il Microcredito, senza oneri aggiuntivi per l'erario.
Art. 26.
Disposizioni in materia di pari opportunita' 1. Tutti gli oneri derivanti
dall'istituzione dell'ufficio di cui all'articolo 29, comma 1, lettere
i) ed l), della legge 1° marzo 2002, n. 39, ivi compresi i compensi
per gli esperti e consulenti esterni previsti dall'articolo 7, comma
5, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, nonche' gli emolumenti
accessori, determinati con decreto del Ministro competente, per il personale
di altre amministrazioni pubbliche collocato presso l'ufficio in posizione
di comando, aspettativa o fuori ruolo in applicazione del medesimo articolo
7, comma 5, trovano esclusiva ed integrale copertura nello stanziamento
di cui al comma 2 dell'articolo 29 della citata legge n. 39 del 2002.
Art. 29.
Consigli di amministrazione delle fondazioni lirico-sinfoniche 1. All'articolo
12 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, sono apportate le
seguenti modificazioni: a) al comma 1 le parole: «da sette membri»
sono sostituite dalle seguenti: «da sette a nove membri»;
b) al comma 2 e' aggiunto, infine, il seguente periodo: «Per le
fondazioni il cui consiglio di amministrazione e' composto da nove membri,
lo statuto deve prevedere che all'autorita' di Governo in materia di
spettacolo siano attribuiti almeno due rappresentanti.».
Art. 35.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 10 gennaio 2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Baccini, Ministro per la funzione pubblica
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto,
il Guardasigilli: Castelli