MIME-Version: 1.0
Content-Location: file:///C:/F2E96B59/legge68-1999.htm
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable
Content-Type: text/html; charset="us-ascii"

<html xmlns:v=3D"urn:schemas-microsoft-com:vml"
xmlns:o=3D"urn:schemas-microsoft-com:office:office"
xmlns:w=3D"urn:schemas-microsoft-com:office:word"
xmlns=3D"http://www.w3.org/TR/REC-html40">

<head>
<meta http-equiv=3DContent-Type content=3D"text/html; charset=3Dus-ascii">
<meta name=3DProgId content=3DWord.Document>
<meta name=3DGenerator content=3D"Microsoft Word 11">
<meta name=3DOriginator content=3D"Microsoft Word 11">
<link rel=3DFile-List href=3D"legge68-1999_file/filelist.xml">
<title> </title>
<!--[if gte mso 9]><xml>
 <o:DocumentProperties>
  <o:Author>utente18</o:Author>
  <o:Template>Normal</o:Template>
  <o:LastAuthor>ACER GORI</o:LastAuthor>
  <o:Revision>2</o:Revision>
  <o:TotalTime>6</o:TotalTime>
  <o:LastPrinted>2006-05-06T11:31:00Z</o:LastPrinted>
  <o:Created>2006-10-23T16:45:00Z</o:Created>
  <o:LastSaved>2006-10-23T16:45:00Z</o:LastSaved>
  <o:Pages>1</o:Pages>
  <o:Words>7037</o:Words>
  <o:Characters>40111</o:Characters>
  <o:Company>itis f. severi</o:Company>
  <o:Lines>334</o:Lines>
  <o:Paragraphs>94</o:Paragraphs>
  <o:CharactersWithSpaces>47054</o:CharactersWithSpaces>
  <o:Version>11.8036</o:Version>
 </o:DocumentProperties>
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
 <w:WordDocument>
  <w:SpellingState>Clean</w:SpellingState>
  <w:GrammarState>Clean</w:GrammarState>
  <w:HyphenationZone>14</w:HyphenationZone>
  <w:ValidateAgainstSchemas/>
  <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid>
  <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent>
  <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText>
  <w:Compatibility>
   <w:BreakWrappedTables/>
   <w:SnapToGridInCell/>
   <w:WrapTextWithPunct/>
   <w:UseAsianBreakRules/>
   <w:UseWord2002TableStyleRules/>
  </w:Compatibility>
  <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel>
 </w:WordDocument>
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
 <w:LatentStyles DefLockedState=3D"false" LatentStyleCount=3D"156">
 </w:LatentStyles>
</xml><![endif]-->
<style>
<!--
 /* Font Definitions */
 @font-face
	{font-family:Wingdings;
	panose-1:5 0 0 0 0 0 0 0 0 0;
	mso-font-charset:2;
	mso-generic-font-family:auto;
	mso-font-pitch:variable;
	mso-font-signature:0 268435456 0 0 -2147483648 0;}
@font-face
	{font-family:Tahoma;
	panose-1:2 11 6 4 3 5 4 4 2 4;
	mso-font-charset:0;
	mso-generic-font-family:swiss;
	mso-font-pitch:variable;
	mso-font-signature:1627421319 -2147483648 8 0 66047 0;}
 /* Style Definitions */
 p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
	{mso-style-parent:"";
	margin:0cm;
	margin-bottom:.0001pt;
	mso-pagination:widow-orphan;
	font-size:12.0pt;
	font-family:"Times New Roman";
	mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
	color:windowtext;}
a:link, span.MsoHyperlink
	{color:#0033FF;
	text-decoration:underline;
	text-underline:single;}
a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed
	{color:purple;
	text-decoration:underline;
	text-underline:single;}
p
	{mso-margin-top-alt:auto;
	margin-right:0cm;
	mso-margin-bottom-alt:auto;
	margin-left:0cm;
	mso-pagination:widow-orphan;
	font-size:12.0pt;
	font-family:"Times New Roman";
	mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
	color:green;}
p.MsoAcetate, li.MsoAcetate, div.MsoAcetate
	{mso-style-noshow:yes;
	margin:0cm;
	margin-bottom:.0001pt;
	mso-pagination:widow-orphan;
	font-size:8.0pt;
	font-family:Tahoma;
	mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
	color:windowtext;}
span.titolomenu2nosf
	{mso-style-name:titolomenu2nosf;}
span.mediumfont
	{mso-style-name:mediumfont;}
span.SpellE
	{mso-style-name:"";
	mso-spl-e:yes;}
span.GramE
	{mso-style-name:"";
	mso-gram-e:yes;}
@page Section1
	{size:595.3pt 841.9pt;
	margin:70.85pt 2.0cm 2.0cm 2.0cm;
	mso-header-margin:35.4pt;
	mso-footer-margin:35.4pt;
	mso-paper-source:0;}
div.Section1
	{page:Section1;}
 /* List Definitions */
 @list l0
	{mso-list-id:404693774;
	mso-list-template-ids:228127224;}
@list l0:level1
	{mso-level-number-format:bullet;
	mso-level-text:\F0B7;
	mso-level-tab-stop:36.0pt;
	mso-level-number-position:left;
	text-indent:-18.0pt;
	mso-ansi-font-size:10.0pt;
	font-family:Symbol;}
@list l1
	{mso-list-id:1593274603;
	mso-list-template-ids:-1847061206;}
@list l1:level1
	{mso-level-number-format:bullet;
	mso-level-text:\F0B7;
	mso-level-tab-stop:36.0pt;
	mso-level-number-position:left;
	text-indent:-18.0pt;
	mso-ansi-font-size:10.0pt;
	font-family:Symbol;}
ol
	{margin-bottom:0cm;}
ul
	{margin-bottom:0cm;}
-->
</style>
<!--[if gte mso 10]>
<style>
 /* Style Definitions */
 table.MsoNormalTable
	{mso-style-name:"Tabella normale";
	mso-tstyle-rowband-size:0;
	mso-tstyle-colband-size:0;
	mso-style-noshow:yes;
	mso-style-parent:"";
	mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
	mso-para-margin:0cm;
	mso-para-margin-bottom:.0001pt;
	mso-pagination:widow-orphan;
	font-size:10.0pt;
	font-family:"Times New Roman";
	mso-ansi-language:#0400;
	mso-fareast-language:#0400;
	mso-bidi-language:#0400;}
</style>
<![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
 <o:shapedefaults v:ext=3D"edit" spidmax=3D"2050"/>
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
 <o:shapelayout v:ext=3D"edit">
  <o:idmap v:ext=3D"edit" data=3D"1"/>
 </o:shapelayout></xml><![endif]-->
</head>

<body lang=3DIT link=3D"#0033FF" vlink=3Dpurple style=3D'tab-interval:35.4p=
t'>

<div class=3DSection1>

<p><b><span style=3D'color:blue'>Legge 12 marzo 1999, n. 68</span></b><span
style=3D'color:windowtext'><o:p></o:p></span></p>

<p><i><span style=3D'color:windowtext'>&quot;Norme per il diritto al lavoro=
 dei
disabili&quot;<br>
(Pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 57/L alla Gazzetta Ufficiale 23 ma=
rzo
1999<span class=3DGramE>)</span></span></i><span style=3D'color:windowtext'=
><o:p></o:p></span></p>

<p><span style=3D'color:windowtext'>&nbsp;<o:p></o:p></span></p>

<p align=3Dcenter style=3D'text-align:center'><b><span style=3D'color:windo=
wtext'>CAPO
<span class=3DGramE>I<br>
DIRITTO</span> AL LAVORO DEI DISABILI<o:p></o:p></span></b></p>

<p align=3Dcenter style=3D'text-align:center'><b><span style=3D'color:windo=
wtext'>Articolo<a
name=3Da1></a> <span class=3DGramE>1.<br>
(Collocamento</span> dei disabili)<o:p></o:p></span></b></p>

<p><span style=3D'color:windowtext'>1. La presente legge ha come finalit&ag=
rave;
la promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone
disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocame=
nto
mirato. Essa si applica: <o:p></o:p></span></p>

<p><i><span style=3D'color:windowtext'>a) </span></i><span style=3D'color:w=
indowtext'>alle
persone in et&agrave; lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o
sensoriali e ai portatori di <i>handicap</i> intellettivo, che comportino u=
na
riduzione della capacit&agrave; lavorativa superiore al 45 per cento, accer=
tata
dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidit&agrave;
civile in conformit&agrave; alla tabella indicativa delle percentuali di
invalidit&agrave; per minorazioni e malattie invalidanti approvata, ai sensi
dell'articolo 2 del decreto legislativo <a
href=3D"http://handylex.org/stato/d231188.shtml"><span style=3D'color:windo=
wtext'>23
novembre 1988, n. 509</span></a>, dal Ministero della sanit&agrave; sulla b=
ase
della classificazione internazionale delle menomazioni elaborata dalla
Organizzazione mondiale della sanit&agrave;; <o:p></o:p></span></p>

<p><i><span style=3D'color:windowtext'>b) </span></i><span style=3D'color:w=
indowtext'>alle
persone invalide del lavoro con un grado di invalidit&agrave; superiore al =
33
per cento, accertata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) in base alle
disposizioni vigenti;<o:p></o:p></span></p>

<p><i><span style=3D'color:windowtext'>c) </span></i><span style=3D'color:w=
indowtext'>alle
persone non vedenti o sordomute, di cui alle leggi<a
href=3D"http://handylex.org/stato/l270570.shtml"><span style=3D'color:windo=
wtext'>
27 maggio 1970, n. 382</span></a>, e successive modificazioni, e <a
href=3D"http://handylex.org/stato/l260570.shtml"><span style=3D'color:windo=
wtext'>26
maggio 1970, n. 381</span></a>, e successive modificazioni;<o:p></o:p></spa=
n></p>

<p><i><span style=3D'color:windowtext'>d) </span></i><span style=3D'color:w=
indowtext'>alle
persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per serviz=
io
con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria di cui alle tabel=
le
annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approv=
ato
con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e
successive modificazioni.<o:p></o:p></span></p>

<p><span style=3D'color:windowtext'>2. Agli effetti della presente legge si
intendono per non vedenti coloro che sono colpiti da cecit&agrave; assoluta=
 o
hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi, c=
on
eventuale correzione. Si intendono per sordomuti coloro che sono colpiti da
sordit&agrave; dalla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlat=
a. <o:p></o:p></span></p>

<p><span style=3D'color:windowtext'>3. Restano ferme le norme per i central=
inisti
telefonici non vedenti di cui alle leggi 14 luglio 1957, n. 594, e successi=
ve
modificazioni, 28 luglio 1960, n. 778, 5 marzo 1965, n. 155, 11 aprile 1967=
, n.
231, 3 giugno 1971, n. 397, e <a href=3D"http://handylex.org/stato/l290385.=
shtml"><span
style=3D'color:windowtext'>29 marzo 1985, n. 113<span class=3DGramE>,</span=
></span></a>
le norme per i massaggiatori e <span class=3DSpellE>massofisioterapisti</sp=
an>
non vedenti di cui alle leggi 21 luglio 1961, n. 686, e 19 maggio 1971, n. =
403,
le norme per i terapisti della riabilitazione non vedenti di cui alla legge=
 11
gennaio 1994, n. 29, e le norme per gli insegnanti non vedenti di cui
all'articolo 61 della legge 20 maggio 1982, n. 270. Per l'assunzione
obbligatoria dei sordomuti restano altres&igrave; ferme le disposizioni di =
cui
agli articoli 6 e 7 della legge 13 marzo 1958, n. 308. <o:p></o:p></span></=
p>

<p><span style=3D'color:windowtext'>4. L'accertamento delle condizioni di <=
span
class=3DSpellE>disabilit&agrave;</span> di cui al presente articolo, che da=
nno
diritto di accedere al sistema per l'inserimento lavorativo dei disabili,
&egrave; effettuato dalle commissioni di cui all'<a
href=3D"http://handylex.org/stato/l050292.shtml#a4"><span style=3D'color:wi=
ndowtext'>articolo
4</span></a> della <a href=3D"http://handylex.org/stato/l050292.shtml#a4"><=
span
style=3D'color:windowtext'>legge 5 febbraio 1992, n. 104<span class=3DGramE=
>,</span></span></a>
secondo i criteri indicati nell'atto di indirizzo e coordinamento emanato d=
al
Presidente del Consiglio dei ministri entro centoventi giorni dalla data di=
 cui
all'articolo 23, comma 1. Con il medesimo atto <span class=3DGramE>vengono<=
/span>
stabiliti i criteri e le modalit&agrave; per l'effettuazione delle visite
sanitarie di controllo della permanenza dello stato invalidante. <i>(1)</i>=
<o:p></o:p></span></p>

<p><span style=3D'color:windowtext'>5. In considerazione dei criteri adotta=
ti, ai
sensi del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, per la
valutazione e la verifica della residua capacit&agrave; lavorativa derivant=
e da
infortunio sul lavoro e malattia professionale, ai fini dell'accertamento d=
elle
condizioni di <span class=3DSpellE>disabilit&agrave;</span> &egrave; ritenu=
ta
sufficiente la presentazione di certificazione rilasciata dall'INAIL. <o:p>=
</o:p></span></p>

<p><span style=3D'color:windowtext'>6. Per i soggetti di cui al comma 1, le=
ttera <i>d)</i><span
class=3DGramE> ,</span> l'accertamento delle condizioni di <span class=3DSp=
ellE>disabilit&agrave;</span>
che danno diritto di accedere al sistema per l'inserimento lavorativo dei
disabili continua ad essere effettuato ai sensi delle disposizioni del testo
unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto d=
el
Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive
modificazioni. <o:p></o:p></span></p>

<p><span style=3D'color:windowtext'>7. I datori di lavoro, pubblici e priva=
ti,
sono tenuti a garantire la conservazione del posto di lavoro a quei soggetti
che, non essendo disabili al momento dell'assunzione, <span class=3DGramE>a=
bbiano
acquisito</span> per infortunio sul lavoro o malattia professionale eventua=
li <span
class=3DSpellE>disabilit&agrave;</span>. <o:p></o:p></span></p>

<p><span class=3DGramE><i><span style=3D'color:windowtext'>(1</span></i></s=
pan><i><span
style=3D'color:windowtext'>) L'atto di indirizzo &egrave; stato approvato c=
on <a
href=3D"http://handylex.org/stato/d130100.shtml"><span style=3D'color:windo=
wtext'>Decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2000</span></a></span>=
</i><span
style=3D'color:windowtext'><o:p></o:p></span></p>

<p align=3Dcenter style=3D'text-align:center'><b><span style=3D'color:windo=
wtext'>Articolo
<a name=3Da2></a><span class=3DGramE>2.<br>
<i>(Collocamento mirato</i></span><i>)</i><o:p></o:p></span></b></p>

<p><span style=3D'color:windowtext'>1. Per collocamento mirato dei disabili=
 si
intende quella serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di
valutare adeguatamente le persone con <span class=3DSpellE>disabilit&agrave=
;</span>
nelle loro capacit&agrave; lavorative e di inserirle nel posto adatto,
attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e
soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazi=
oni
interpersonali sui <span class=3DGramE>luoghi</span> quotidiani di lavoro e=
 di
relazione. <o:p></o:p></span></p>

<p><span style=3D'color:windowtext'>&nbsp;<o:p></o:p></span></p>

<p align=3Dcenter style=3D'text-align:center'><b><span style=3D'color:windo=
wtext'>Articolo<a
name=3Da3></a> 3.<br>
(Assunzioni obbligatorie. Quote di riserva<span class=3DGramE>)</span><o:p>=
</o:p></span></b></p>

<p><span style=3D'color:windowtext'>1. I datori di lavoro pubblici e privat=
i sono
tenuti ad avere <span class=3DGramE>alle loro dipendenze lavoratori apparte=
nenti</span>
alle categorie di cui all'articolo 1 nella seguente misura: <o:p></o:p></sp=
an></p>

<p><i><span style=3D'color:windowtext'>a) </span></i><span style=3D'color:w=
indowtext'>sette
per cento dei lavoratori occupati, se occupano pi&ugrave; di 50 dipendenti;=
 <o:p></o:p></span></p>

<p><i><span style=3D'color:windowtext'>b) </span></i><span style=3D'color:w=
indowtext'>due
lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti; <o:p></o:p></span></p>

<p><i><span style=3D'color:windowtext'>c) </span></i><span style=3D'color:w=
indowtext'>un
lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti. <o:p></o:p></span></p>

<p><span style=3D'color:windowtext'>2. Per i datori di lavoro privati che
occupano da 15 a 35 dipendenti l'obbligo di cui al comma 1 si applica solo =
in
caso di nuove assunzioni<i>. </i><o:p></o:p></span></p>

<p><span style=3D'color:windowtext'>3. Per i partiti politici, le organizza=
zioni
sindacali e le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo
della solidariet&agrave; sociale, dell'assistenza e della riabilitazione, la
quota di riserva si computa esclusivamente con riferimento al personale
tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative e l'obbligo di cui al
comma 1 insorge solo in caso di nuova assunzione. <o:p></o:p></span></p>

<p><span style=3D'color:windowtext'>4. Per i servizi di polizia, della prot=
ezione
civile e della difesa nazionale, il collocamento dei disabili &egrave; prev=
isto
nei soli servizi amministrativi. <o:p></o:p></span></p>

<p><span style=3D'color:windowtext'>5. Gli obblighi di assunzione di cui al
presente articolo sono sospesi nei confronti delle imprese che versano in u=
na
delle situazioni previste <span class=3DGramE>dagli articoli 1 e 3</span> d=
ella
legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, ovvero dall'artic=
olo
1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863; gli obblighi sono sospesi per la dura=
ta
dei programmi contenuti nella relativa richiesta di intervento, in proporzi=
one
all'attivit&agrave; lavorativa effettivamente sospesa e per il singolo ambi=
to
provinciale. Gli obblighi sono sospesi inoltre per la durata della procedur=
a di
mobilit&agrave; disciplinata dagli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 19=
91,
n. 223, e successive modificazioni, e, nel caso in cui la procedura si <span
class=3DGramE>concluda</span> con almeno cinque licenziamenti, per il perio=
do in
cui permane il diritto di precedenza all'assunzione previsto dall'articolo =
8,
comma 1, della stessa legge. <o:p></o:p></span></p>

<p><span style=3D'color:windowtext'>6. Agli enti pubblici economici si appl=
ica la
disciplina prevista per i datori di lavoro privati. <o:p></o:p></span></p>

<p><span style=3D'color:windowtext'>7. Nella quota di riserva sono computat=
i i
lavoratori che <span class=3DGramE>vengono</span> assunti ai sensi della le=
gge 21
luglio 1961, n. 686, e successive modificazioni, nonch&eacute; della<a
href=3D"http://handylex.org/stato/l290385.shtml"><span style=3D'color:windo=
wtext'>
legge 29 marzo 1985, n. 113</span></a>, e della legge 11 gennaio 1994, n. 2=
9.<o:p></o:p></span></p>

<p><span style=3D'color:windowtext'>&nbsp;<o:p></o:p></span></p>

<p align=3Dcenter style=3D'text-align:center'><b><span style=3D'color:windo=
wtext'>Articolo
4.<a name=3Da4></a><br>
(Criteri di computo della quota di riserva<span class=3DGramE>)</span></spa=
n></b><span
style=3D'color:windowtext'><o:p></o:p></span></p>

<p><span style=3D'color:windowtext'>1. Agli effetti della determinazione del
numero di soggetti disabili da assumere, non sono computabili tra i dipende=
nti
i lavoratori occupati ai sensi della presente legge ovvero con contratto a
tempo determinato di durata non superiore a nove mesi, i soci di cooperativ=
e di
produzione e lavoro, nonch&eacute; i dirigenti. Per i lavoratori assunti con
contratto a tempo indeterminato parziale si applicano le norme contenute
nell'articolo 18, comma secondo, della legge 20 maggio 1970, n. 300, come s=
ostituito
dall'articolo 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108. <o:p></o:p></span></p>

<p><span style=3D'color:windowtext'>2. Nel computo le frazioni percentuali
superiori allo 0,50 sono considerate unit&agrave;. <o:p></o:p></span></p>

<p><span style=3D'color:windowtext'>3. I lavoratori disabili dipendenti occ=
upati
a domicilio o con modalit&agrave; di <span class=3DSpellE>telelavoro</span>=
, ai
quali l'imprenditore affida una quantit&agrave; di lavoro atta a procurare =
loro
una prestazione continuativa corrispondente all'orario normale di lavoro in
conformit&agrave; alla disciplina <span class=3DGramE>di cui all'articolo 1=
1</span>,
secondo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 877, e a quella stabilita d=
al
contratto collettivo nazionale applicato ai lavoratori dell'azienda che occ=
upa
il disabile a domicilio o attraverso il <span class=3DSpellE>telelavoro</sp=
an>,
sono computati ai fini della copertura della quota di riserva.<o:p></o:p></=
span></p>

<p><span style=3D'color:windowtext'>4. I lavoratori che divengono inabili a=
llo
svolgimento delle proprie mansioni in conseguenza di infortunio o malattia =
non
possono essere computati nella quota di riserva <span class=3DGramE>di cui
all'articolo 3</span> se hanno subito una riduzione della capacit&agrave;
lavorativa inferiore al 60 per cento o, comunque, se sono divenuti inabili =
a causa
dell'inadempimento da parte del datore di lavoro, accertato in sede
giurisdizionale, delle norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro. =
Per
i predetti lavoratori l'infortunio o la malattia non costituiscono giustifi=
cato
motivo di licenziamento nel caso in cui essi <span class=3DGramE>possano</s=
pan>
essere adibiti a mansioni equivalenti ovvero, in mancanza, a mansioni
inferiori. Nel caso di destinazione a mansioni inferiori essi hanno diritto
alla conservazione del pi&ugrave; favorevole trattamento corrispondente alle
mansioni di provenienza. Qualora per i predetti lavoratori non sia possibile
l'assegnazione a mansioni equivalenti o inferiori, gli stessi <span
class=3DGramE>vengono</span> avviati, dagli uffici competenti di cui all'ar=
ticolo
6, comma 1, presso altra azienda, in attivit&agrave; compatibili con le res=
idue
capacit&agrave; lavorative, senza inserimento nella graduatoria di cui
all'articolo 8.<o:p></o:p></span></p>

<p><span style=3D'color:windowtext'>5. Le disposizioni di cui all'articolo =
1 del
decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, si applica=
no
anche al personale militare e della protezione civile. <o:p></o:p></span></=
p>

<p><span style=3D'color:windowtext'>6. Qualora si renda necessaria, ai fini
dell'inserimento mirato, <span class=3DGramE>una </span>adeguata riqualific=
azione
professionale, le regioni possono autorizzare, con oneri a proprio carico, =
lo
svolgimento delle relative attivit&agrave; presso la stessa azienda che
effettua l'assunzione oppure affidarne lo svolgimento, mediante convenzioni,
alle associazioni nazionali di promozione, tutela e rappresentanza, di cui
all'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977=
, n.
616, e successive modificazioni , che abbiano le adeguate competenze tecnic=
he,
risorse e disponibilit&agrave;, agli istituti di formazione che di tali
associazioni siano emanazione, purch&eacute; in possesso dei requisiti prev=
isti
dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845, nonch&eacute; ai soggetti di cui
all'articolo 18 della <a href=3D"http://handylex.org/stato/l050292.shtml#a1=
8"><span
style=3D'color:windowtext'>legge 5 febbraio 1992, n. 104</span></a>. Ai fin=
i del
finanziamento delle attivit&agrave; di riqualificazione professionale e del=
la
corrispondente assistenza economica ai mutilati ed invalidi del lavoro,
l'addizionale di cui <span class=3DGramE>al primo comma dell'articolo 181</=
span>
del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 gi=
ugno
1965, n. 1124, detratte le spese per l'assegno di <span class=3DSpellE>inco=
llocabilit&agrave;</span>
previsto dall'articolo 180 dello stesso testo unico, per l'assegno speciale=
 di
cui alla legge 5 maggio 1976, n. 248, e per il fondo per l'addestramento
professionale dei lavoratori, di cui all'articolo 62 della legge 29 aprile
1949, n. 264, &egrave; attribuita alle regioni, secondo parametri predispos=
ti
dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sen=
tita
la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 ag=
osto
1997, n. 281, di seguito denominata &quot;Conferenza unificata&quot;. <o:p>=
</o:p></span></p>

<p><span style=3D'color:windowtext'>&nbsp;<o:p></o:p></span></p>

<p align=3Dcenter style=3D'text-align:center'><b><span style=3D'color:windo=
wtext'>Articolo
<a name=3Da5></a>5.<br>
(Esclusioni, esoneri parziali e contributi esonerativi<span class=3DGramE>)=
</span><o:p></o:p></span></b></p>

<p><span style=3D'color:windowtext'>1. Con decreto del Presidente del Consi=
glio
dei ministri, da emanare entro centoventi giorni dalla data di cui all'arti=
colo
23, comma 1, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, che
esprimono il parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dello sc=
hema
di decreto, e la Conferenza unificata, sono individuate le mansioni che, in
relazione all'attivit&agrave; svolta dalle amministrazioni pubbliche e dagli
enti pubblici non economici<span class=3DGramE> ,</span> non consentono
l'occupazione di lavoratori disabili o la consentono in misura ridotta. Il
predetto decreto determina altres&igrave; la misura della eventuale riduzio=
ne. <o:p></o:p></span></p>

<p><span style=3D'color:windowtext'>2. I datori di lavoro pubblici e privat=
i che
operano nel settore del trasporto pubblico aereo, marittimo e terrestre non
sono tenuti, per quanto concerne il personale viaggiante e navigante,
all'osservanza dell'obbligo <span class=3DGramE>di cui all'articolo 3</span=
>.
Sono altres&igrave; esentati dal predetto obbligo i datori di lavoro pubbli=
ci e
privati del solo settore degli impianti a fune, in relazione al personale
direttamente adibito alle aree operative di esercizio e regolarit&agrave;
dell'attivit&agrave; di trasporto. <o:p></o:p></span></p>

<p><span style=3D'color:windowtext'>3. I datori di lavoro privati e gli enti
pubblici economici che, per le speciali condizioni della loro attivit&agrav=
e;,
non possono occupare l'intera percentuale dei disabili, possono, a domanda,
essere parzialmente esonerati dall'obbligo dell'assunzione, alla condizione=
 che
<span class=3DGramE>versino</span> al Fondo regionale per l'occupazione dei
disabili di cui all'articolo 14 un contributo <span class=3DSpellE>esonerat=
ivo</span>
per ciascuna unit&agrave; non assunta, nella misura di lire 25.000 per ogni
giorno lavorativo per ciascun lavoratore disabile non occupato. <o:p></o:p>=
</span></p>

<p><span style=3D'color:windowtext'>4. Con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, da emanare entro centoventi giorni dalla data di =
cui
all'articolo 23, comma 1, sentita la Conferenza unificata<b> </b>e sentite
altres&igrave; le Commissioni parlamentari competenti per materia, che
esprimono il loro parere con le modalit&agrave; di cui al comma 1, sono
disciplinati i procedimenti relativi agli esoneri parziali dagli obblighi
occupazionali, nonch&eacute; i criteri e le modalit&agrave; per la loro
concessione, che avviene solo <span class=3DGramE>in presenza</span> di ade=
guata
motivazione. <o:p></o:p></span></p>

<p><span style=3D'color:windowtext'>5. In caso di omissione totale o parzia=
le del
versamento dei contributi di cui al presente articolo, la somma dovuta
pu&ograve; essere maggiorata, a titolo di sanzione amministrativa, dal 5 per
cento al 24 per cento su base annua. La riscossione &egrave; disciplinata
secondo i criteri previsti al comma 7. <o:p></o:p></span></p>

<p><span style=3D'color:windowtext'>6. Gli importi dei contributi e della
maggiorazione di cui al presente articolo sono adeguati ogni cinque anni con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la
Conferenza unificata. <o:p></o:p></span></p>

<p><span style=3D'color:windowtext'>7. Le regioni, entro centoventi giorni =
dalla
data di cui all'articolo 23, comma 1, determinano i criteri e le
modalit&agrave; relativi al pagamento, alla riscossione e al versamento, al
Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui all'articolo 14, delle
somme di cui al presente articolo. <o:p></o:p></span></p>

<p><span style=3D'color:windowtext'>8. I datori di lavoro, pubblici e priva=
ti,
possono essere autorizzati, su loro motivata richiesta, ad assumere in un'u=
nit&agrave;
produttiva un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento obbligato=
rio
superiore a quello prescritto, portando le eccedenze a compenso del minor
numero di lavoratori assunti in altre unit&agrave; produttive della medesima
regione. Per i datori di lavoro privati la compensazione pu&ograve; essere
operata <span class=3DGramE>in</span> riferimento ad unit&agrave; produttive
ubicate in regioni diverse.<o:p></o:p></span></p>

<p><span style=3D'color:windowtext'>&nbsp;<o:p></o:p></span></p>

<p align=3Dcenter style=3D'text-align:center'><b><span style=3D'color:windo=
wtext'>CAPO
II<br>
SERVIZI DEL COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO<o:p></o:p></span></b></p>

<p align=3Dcenter style=3D'text-align:center'><b><span style=3D'color:windo=
wtext'>Articolo<a
name=3Da6></a> 6.<br>
(Servizi per l'inserimento lavorativo dei disabili e modifiche al decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469<span class=3DGramE>)</span><o:p></o:p>=
</span></b></p>

<p><span style=3D'color:windowtext'>1. Gli organismi individuati dalle regi=
oni ai
sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, di
seguito denominati &quot;uffici competenti&quot;, provvedono, in raccordo c=
on i
servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio, secondo le
specifiche competenze loro attribuite, alla programmazione, all'attuazione,
alla verifica degli interventi volti a favorire l'inserimento dei soggetti =
di
cui alla presente legge nonch&eacute; all'avviamento lavorativo, alla tenuta
delle liste, al rilascio delle autorizzazioni, degli esoneri e delle
compensazioni territoriali, alla stipula delle convenzioni e all'attuazione=
 del
collocamento mirato. <o:p></o:p></span></p>

<p><span style=3D'color:windowtext'>2. All'articolo 6, comma 3, del decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, sono apportate le seguenti modificazi=
oni:
<o:p></o:p></span></p>

<p><i><span style=3D'color:windowtext'>a)</span></i><span style=3D'color:wi=
ndowtext'>
le parole: &quot;<span class=3DGramE>maggiormente</span> rappresentative&qu=
ot;
sono sostituite dalle seguenti: &quot;comparativamente pi&ugrave;
rappresentative&quot;; <o:p></o:p></span></p>

<p><i><span style=3D'color:windowtext'>b)</span></i><span style=3D'color:wi=
ndowtext'>
sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: &quot;Nell'ambito di tale organ=
ismo
&egrave; previsto un comitato tecnico composto <span class=3DGramE>da</span>
funzionari ed esperti del settore sociale e <span class=3DSpellE>medico-leg=
ale</span>
e degli organismi individuati dalle regioni ai sensi dell'articolo 4 del
presente decreto, con particolare riferimento alla materia delle
inabilit&agrave;, con compiti relativi alla valutazione delle residue
capacit&agrave; lavorative, alla definizione degli strumenti e delle
prestazioni atti all'inserimento e alla predisposizione dei controlli perio=
dici
sulla permanenza delle condizioni di inabilit&agrave;. Agli oneri per il fu=
nzionamento
del comitato tecnico si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa per il funzionamento della commissione di cui =
al
comma 1&quot;. <o:p></o:p></span></p>

<p><span style=3D'color:windowtext'>&nbsp;<o:p></o:p></span></p>

<p align=3Dcenter style=3D'text-align:center'><b><span style=3D'color:windo=
wtext'>CAPO
III<br>
AVVIAMENTO AL LAVORO<o:p></o:p></span></b></p>

<p align=3Dcenter style=3D'text-align:center'><b><span style=3D'color:windo=
wtext'>Articolo<a
name=3Da7></a> 7.<br>
(Modalit&agrave; delle assunzioni obbligatorie<span class=3DGramE>)</span><=
o:p></o:p></span></b></p>

<p><span style=3D'color:windowtext'>1. Ai fini dell'adempimento <span
class=3DGramE>dell'obbligo previsto dall'articolo 3</span> i datori di lavo=
ro
assumono i lavoratori facendone richiesta di avviamento agli uffici compete=
nti
ovvero attraverso la stipula di convenzioni ai sensi dell'articolo 11. Le
richieste sono nominative per: <o:p></o:p></span></p>

<p><i><span style=3D'color:windowtext'>a) </span></i><span style=3D'color:w=
indowtext'>le
assunzioni cui sono tenuti i datori di lavoro che occupano da 15 a 35
dipendenti, nonch&eacute; i partiti politici, le organizzazioni sindacali e
sociali e gli enti da <span class=3DGramE>essi</span> promossi; <o:p></o:p>=
</span></p>

<p><i><span style=3D'color:windowtext'>b) </span></i><span style=3D'color:w=
indowtext'>il
50 per cento delle assunzioni cui sono tenuti i datori di lavoro che occupa=
no
da 36 a 50 dipendenti; <o:p></o:p></span></p>

<p><i><span style=3D'color:windowtext'>c) </span></i><span style=3D'color:w=
indowtext'>il
60 per cento delle assunzioni cui sono tenuti i datori di lavoro che occupa=
no
pi&ugrave; di 50 dipendenti. <o:p></o:p></span></p>

<p><span style=3D'color:windowtext'>2. I datori di lavoro pubblici effettua=
no le
assunzioni in conformit&agrave; a quanto previsto dall'articolo 36, comma 2,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'artico=
lo
22, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, salva l'applicaz=
ione
delle disposizioni di cui all'articolo 11 della presente legge. Per le
assunzioni di cui <span class=3DGramE>all'articolo 36, comma 1</span>, lett=
era <i>a),
</i>del predetto decreto legislativo n. 29 del 1993, e successive
modificazioni, i lavoratori disabili iscritti nell'elenco di cui all'artico=
lo
8, comma 2, della presente legge hanno diritto alla riserva dei posti nei
limiti della complessiva quota d'obbligo e fino al cinquanta per cento dei
posti messi a concorso.<o:p></o:p></span></p>

<p><span style=3D'color:windowtext'>3. La Banca d'Italia e l'Ufficio italia=
no dei
cambi, che esercitano le funzioni di vigilanza sul sistema creditizio e in
materia valutaria, procedono alle assunzioni di cui alla presente legge
mediante pubblica selezione, effettuata anche su base nazionale. <o:p></o:p=
></span></p>

<p><span style=3D'color:windowtext'>&nbsp;<o:p></o:p></span></p>

<p align=3Dcenter style=3D'text-align:center'><b><span style=3D'color:windo=
wtext'>Articolo
<a name=3Da8></a>8.<br>
(Elenchi e graduatorie)<o:p></o:p></span></b></p>

<p><span style=3D'color:windowtext'>1. Le persone di cui al comma 1 dell'ar=
ticolo
1, che risultano disoccupate e aspirano ad <span class=3DGramE>una </span>o=
ccupazione
conforme alle proprie capacit&agrave; lavorative, si iscrivono nell'apposito
elenco tenuto dagli uffici competenti; per ogni persona, l'organismo di cui
all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, =
come
modificato dall'articolo 6 della presente legge, annota in una apposita sch=
eda
le capacit&agrave; lavorative, le abilit&agrave;, le competenze e le
inclinazioni, nonch&eacute; la natura e il grado della minorazione e analiz=
za
le caratteristiche dei posti da assegnare ai lavoratori disabili, favorendo
l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Gli uffici competenti provvedon=
o al
collocamento delle persone di cui al primo periodo del presente comma alle
dipendenze dei datori di lavoro. <o:p></o:p></span></p>

<p><span style=3D'color:windowtext'>2. Presso gli uffici competenti &egrave;
istituito un elenco, con unica graduatoria, dei disabili che risultano
disoccupati; l'elenco e la graduatoria sono pubblici e <span class=3DGramE>=
vengono</span>
formati applicando i criteri di cui al comma 4. Dagli elementi che concorro=
no
alla formazione della graduatoria sono escluse le prestazioni a carattere <=
span
class=3DSpellE>risarcitorio</span> percepite in conseguenza della perdita d=
ella
capacit&agrave; lavorativa. <o:p></o:p></span></p>

<p><span style=3D'color:windowtext'>3. Gli elenchi e le schede di cui <span
class=3DGramE>ai commi 1 e 2</span> sono formati nel rispetto delle disposi=
zioni
di cui agli articoli 7 e 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e success=
ive
modificazioni. <o:p></o:p></span></p>

<p><span style=3D'color:windowtext'>4. Le regioni definiscono le modalit&ag=
rave;
di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione della graduato=
ria <span
class=3DGramE>di cui al comma 2</span> sulla base dei criteri indicati dall=
'atto
di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 1, comma 4. <o:p></o:p></s=
pan></p>

<p><span style=3D'color:windowtext'>5. I lavoratori disabili, licenziati per
riduzione di personale o per giustificato motivo oggettivo, mantengono la
posizione in graduatoria acquisita all'atto dell'inserimento nell'azienda.<=
o:p></o:p></span></p>

<p><span style=3D'color:windowtext'>&nbsp;<o:p></o:p></span></p>

<p align=3Dcenter style=3D'text-align:center'><b><span style=3D'color:windo=
wtext'>Articolo<a
name=3Da9></a> 9.<br>
(Richieste di avviamento)<o:p></o:p></span></b></p>

<p><span style=3D'color:windowtext'>1. I datori di lavoro devono presentare=
 agli
uffici competenti la richiesta di assunzione entro sessanta giorni dal mome=
nto
in cui sono obbligati all'assunzione dei lavoratori disabili. <o:p></o:p></=
span></p>

<p><span style=3D'color:windowtext'>2. In caso di impossibilit&agrave; di a=
vviare
lavoratori con la qualifica richiesta, o con altra concordata con il datore=
 di
lavoro, gli uffici competenti avviano lavoratori di qualifiche simili, seco=
ndo
l'ordine di graduatoria e previo addestramento o tirocinio da svolgere anche
attraverso le modalit&agrave; previste dall'articolo 12. <o:p></o:p></span>=
</p>

<p><span style=3D'color:windowtext'>3. La richiesta di avviamento al lavoro=
 si
intende presentata anche attraverso l'invio agli uffici competenti dei
prospetti informativi di cui al comma 6 da parte dei datori di lavoro. <o:p=
></o:p></span></p>

<p><span style=3D'color:windowtext'>4. I disabili psichici <span class=3DGr=
amE>vengono</span>
avviati su richiesta nominativa mediante le convenzioni di cui all'articolo=
 11.
I datori di lavoro che effettuano le assunzioni ai sensi del presente comma
hanno diritto alle agevolazioni di cui all'articolo 13. <o:p></o:p></span><=
/p>

<p><span style=3D'color:windowtext'>5. Gli uffici competenti possono determ=
inare
procedure e modalit&agrave; di avviamento mediante chiamata con avviso pubb=
lico
e con graduatoria limitata a coloro che aderiscono alla specifica occasione=
 di
lavoro; la chiamata per avviso pubblico pu&ograve; essere definita anche per
singoli ambiti territoriali e per specifici settori. <o:p></o:p></span></p>

<p><span style=3D'color:windowtext'>6. I datori di lavoro, pubblici e priva=
ti,
soggetti alle disposizioni della presente legge sono tenuti ad inviare agli
uffici competenti un prospetto dal quale <span class=3DGramE>risultino</spa=
n> il
numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero ed i nominativi dei
lavoratori computabili nella quota di riserva di cui all'articolo 3,
nonch&eacute; i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori =
di
cui all'articolo 1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sent=
ita
la Conferenza unificata, stabilisce con proprio decreto, da emanare entro
centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma 1, la
periodicit&agrave; dell'invio dei prospetti e pu&ograve; altres&igrave;
disporre che i prospetti contengano altre informazioni utili per l'applicaz=
ione
della disciplina delle assunzioni obbligatorie. I prospetti sono pubblici. =
Gli
uffici competenti, al fine di rendere effettivo il diritto di accesso ai
predetti documenti amministrativi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 2=
41,
dispongono la loro consultazione nelle proprie sedi, negli spazi disponibili
aperti al pubblico. <o:p></o:p></span></p>

<p><span style=3D'color:windowtext'>7. Ove l'inserimento richieda misure pa=
rticolari,
il datore di lavoro pu&ograve; fare richiesta di collocamento mirato agli
uffici competenti, ai sensi degli articoli 5 e 17 della legge 28 febbraio 1=
987,
n. 56, nel caso in cui non <span class=3DGramE>sia stata</span> stipulata u=
na
convenzione d'integrazione lavorativa di cui all'articolo 11, comma 4, della
presente legge. <o:p></o:p></span></p>

<p><span style=3D'color:windowtext'>8. Qualora l'azienda rifiuti l'assunzio=
ne del
lavoratore invalido ai sensi del presente articolo, la direzione provinciale
del lavoro redige un verbale che trasmette agli uffici competenti ed
all'autorit&agrave; giudiziaria. <i>(2)</i><o:p></o:p></span></p>

<p><span class=3DGramE><i><span style=3D'color:windowtext'>(2</span></i></s=
pan><i><span
style=3D'color:windowtext'>) si veda su tale argomento il <a
href=3D"http://handylex.org/stato/d221199.shtml"><span style=3D'color:windo=
wtext'>Decreto
del ministro del lavoro del 22 novembre 1999</span></a></span></i><span
style=3D'color:windowtext'><o:p></o:p></span></p>

<p><span style=3D'color:windowtext'>&nbsp;<o:p></o:p></span></p>

<p align=3Dcenter style=3D'text-align:center'><b><span style=3D'color:windo=
wtext'>Articolo
<a name=3Da11>10.<br>
<i>(Rapporto di lavoro dei disabili obbligatoriamente assunti</i></a><span
class=3DGramE><span style=3D'mso-bookmark:a11'><i>)</i></span></span><span
style=3D'mso-bookmark:a11'><o:p></o:p></span></span></b></p>

<p><span style=3D'mso-bookmark:a11'><span style=3D'color:windowtext'>1. Ai
lavoratori assunti a norma della presente legge si applica il trattamento
economico e normativo previsto dalle leggi e dai contratti collettivi. <o:p=
></o:p></span></span></p>

<p><span style=3D'mso-bookmark:a11'><span style=3D'color:windowtext'>2. Il =
datore
di lavoro non pu&ograve; chiedere al disabile una prestazione non compatibi=
le
con le sue minorazioni.<o:p></o:p></span></span></p>

<p><span style=3D'mso-bookmark:a11'><span style=3D'color:windowtext'>3. Nel=
 caso di
aggravamento delle condizioni di salute o di significative variazioni
dell'organizzazione del lavoro, il disabile pu&ograve; chiedere che <span
class=3DGramE>venga</span> accertata la compatibilit&agrave; delle mansioni=
 a lui
affidate con il proprio stato di salute. Nelle medesime ipotesi il datore d=
i lavoro
pu&ograve; chiedere che <span class=3DGramE>vengano</span> accertate le
condizioni di salute del disabile per verificare se, a causa delle sue
minorazioni, possa continuare ad essere utilizzato presso l'azienda. Qualor=
a si
riscontri una condizione di aggravamento che, sulla base dei criteri defini=
ti
dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 1, <span
class=3DGramE>comma 4, sia incompatibile</span> con la prosecuzione
dell'attivit&agrave; lavorativa, o tale incompatibilit&agrave; sia accertata
con riferimento alla variazione dell'organizzazione del lavoro, il disabile=
 ha
diritto alla sospensione non retribuita del rapporto di lavoro fino a che
l'incompatibilit&agrave; persista. Durante tale periodo il lavoratore
pu&ograve; essere impiegato in tirocinio formativo. Gli accertamenti sono
effettuati dalla commissione <span class=3DGramE>di cui all'articolo 4</spa=
n>
della </span></span><a href=3D"http://handylex.org/stato/l050292.shtml#a4">=
<span
style=3D'mso-bookmark:a11'><span style=3D'color:windowtext'>legge 5 febbrai=
o 1992,
n. 104</span></span><span style=3D'mso-bookmark:a11'></span></a><span
style=3D'mso-bookmark:a11'><span style=3D'color:windowtext'>, integrata a n=
orma
dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 1, comma 4, della
presente legge, che valuta sentito anche l'organismo di cui all'articolo 6,
comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato
dall'articolo 6 della presente legge. La richiesta di accertamento e il per=
iodo
necessario per il suo compimento non costituiscono causa di sospensione del
rapporto di lavoro. Il rapporto di lavoro pu&ograve; essere risolto nel cas=
o in
cui, anche attuando i possibili adattamenti dell'organizzazione del lavoro,=
 la
predetta commissione accerti la definitiva impossibilit&agrave; di reinseri=
re
il disabile all'interno dell'azienda. <o:p></o:p></span></span></p>

<p><span style=3D'mso-bookmark:a11'><span style=3D'color:windowtext'>4. Il =
recesso
di cui all'articolo 4, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero =
il
licenziamento per riduzione di personale o per giustificato motivo oggettiv=
o,
esercitato nei confronti del lavoratore occupato obbligatoriamente, sono an=
nullabili
qualora, nel momento della cessazione del rapporto, il numero dei rimanenti
lavoratori occupati obbligatoriamente sia inferiore alla quota <span
class=3DGramE>di riserva prevista all'articolo 3</span> della presente legg=
e. <o:p></o:p></span></span></p>

<p><span style=3D'mso-bookmark:a11'><span style=3D'color:windowtext'>5. In =
caso di
risoluzione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro &egrave; tenuto a d=
arne
comunicazione, nel termine di dieci giorni, agli uffici competenti, al fine
della sostituzione del lavoratore con altro avente diritto all'avviamento
obbligatorio. <o:p></o:p></span></span></p>

<p><span style=3D'mso-bookmark:a11'><span style=3D'color:windowtext'>6. La
direzione provinciale del lavoro, sentiti gli uffici competenti, dispone la
decadenza dal diritto all'indennit&agrave; di disoccupazione ordinaria e la
cancellazione dalle liste di collocamento per un periodo di sei mesi del
lavoratore che per due volte consecutive, senza giustificato motivo, non <s=
pan
class=3DGramE>risponda</span> alla convocazione ovvero rifiuti il posto di =
lavoro
offerto corrispondente ai suoi requisiti professionali e alle
disponibilit&agrave; dichiarate all'atto della iscrizione o <span class=3DS=
pellE>reiscrizione</span>
nelle predette liste. <o:p></o:p></span></span></p>

<p align=3Dcenter style=3D'text-align:center'><span style=3D'mso-bookmark:a=
11'><b><span
style=3D'color:windowtext'>CAPO IV<br>
CONVENZIONI E INCENTIVI<o:p></o:p></span></b></span></p>

<p align=3Dcenter style=3D'text-align:center'><span style=3D'mso-bookmark:a=
11'><b><span
style=3D'color:windowtext'>Articolo </span></b></span><b><span style=3D'col=
or:windowtext'>11.<br>
(Convenzioni e convenzioni di integrazione lavorativa<span class=3DGramE>)<=
/span><o:p></o:p></span></b></p>

<p><span style=3D'color:windowtext'>1. Al fine di favorire l'inserimento
lavorativo dei disabili, gli uffici competenti, sentito l'organismo di cui
all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, =
come
modificato <span class=3DGramE>dall'articolo 6</span> della presente legge,
possono stipulare con il datore di lavoro convenzioni aventi ad oggetto la
determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi
occupazionali di cui alla presente legge. <o:p></o:p></span></p>

<p><span style=3D'color:windowtext'>2. Nella convenzione sono stabiliti i t=
empi e
le modalit&agrave; delle assunzioni che il datore di lavoro si impegna ad
effettuare. Tra le modalit&agrave; che possono essere convenute vi sono anc=
he
la facolt&agrave; della scelta nominativa, lo svolgimento di tirocini con
finalit&agrave; formative o di orientamento, l'assunzione con contratto di
lavoro a termine, lo svolgimento di periodi di prova pi&ugrave; ampi di que=
lli
previsti dal contratto collettivo, purch&eacute; l'esito negativo della pro=
va,
qualora sia riferibile alla menomazione da cui &egrave; affetto il soggetto,
non costituisca motivo di risoluzione del rapporto di lavoro. <o:p></o:p></=
span></p>

<p><span style=3D'color:windowtext'>3. La convenzione pu&ograve; essere sti=
pulata
anche con datori di lavoro che non sono obbligati alle assunzioni ai sensi
della presente legge.<o:p></o:p></span></p>

<p><span style=3D'color:windowtext'>4. Gli uffici competenti possono stipul=
are
con i datori di lavoro convenzioni di integrazione lavorativa per l'avviame=
nto
di disabili che <span class=3DGramE>presentino</span> particolari caratteri=
stiche
e difficolt&agrave; di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario. <o:p></o=
:p></span></p>

<p><span style=3D'color:windowtext'>5. Gli uffici competenti promuovono ed
attuano ogni iniziativa utile a favorire l'inserimento lavorativo dei disab=
ili
anche attraverso convenzioni con le cooperative sociali di cui <span
class=3DGramE>all'articolo 1, comma 1</span>, lettera <i>b), </i>della legg=
e 8
novembre 1991, n. 381, e con i consorzi di cui all'articolo 8 della stessa
legge, nonch&eacute; con le organizzazioni di volontariato iscritte nei
registri regionali di cui all'articolo 6 della<a
href=3D"http://handylex.org/stato/l110891.shtml#a6"><span style=3D'color:wi=
ndowtext'>
legge 11 agosto 1991, n. 266</span></a>, e comunque con gli organismi di cui
agli articoli 17 e 18 della <a
href=3D"http://handylex.org/stato/l050292.shtml#a17"><span style=3D'color:w=
indowtext'>legge
5 febbraio 1992, n. 104</span></a>, ovvero con altri soggetti pubblici e
privati idonei a contribuire alla realizzazione degli obiettivi della prese=
nte
legge. <o:p></o:p></span></p>

<p><span style=3D'color:windowtext'>6. L'organismo di cui all'articolo 6, c=
omma
3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato <span
class=3DGramE>dall'articolo 6</span> della presente legge, pu&ograve; propo=
rre
l'adozione di deroghe ai limiti di et&agrave; e di durata dei contratti di
formazione-lavoro e di apprendistato, per le quali trovano applicazione le
disposizioni di cui al comma 3 ed al primo periodo del comma 6 dell'articol=
o 16
del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, da=
lla
legge 19 luglio 1994, n. 451. Tali deroghe devono essere giustificate da
specifici progetti di inserimento mirato. <o:p></o:p></span></p>

<p><span style=3D'color:windowtext'>7. Oltre <span class=3DGramE>a quanto p=
revisto
al comma 2</span>, le convenzioni di integrazione lavorativa devono: <o:p><=
/o:p></span></p>

<p><i><span style=3D'color:windowtext'>a) </span></i><span style=3D'color:w=
indowtext'>indicare
dettagliatamente le mansioni attribuite al lavoratore disabile e le
modalit&agrave; del loro svolgimento;<o:p></o:p></span></p>

<p><i><span style=3D'color:windowtext'>b) </span></i><span style=3D'color:w=
indowtext'>prevedere
le forme di sostegno, di consulenza e di <span class=3DSpellE>tutoraggio</s=
pan>
da parte degli appositi servizi regionali o dei centri di orientamento
professionale e degli organismi di cui all'articolo 18 della legge 5 febbra=
io
1992, n. 104, al fine di favorire l'adattamento al lavoro del disabile; <o:=
p></o:p></span></p>

<p><i><span style=3D'color:windowtext'>c) </span></i><span style=3D'color:w=
indowtext'>prevedere
verifiche periodiche sull'andamento del percorso formativo inerente <span
class=3DGramE>la</span> convenzione di integrazione lavorativa, da parte de=
gli
enti pubblici incaricati delle attivit&agrave; di sorveglianza e controllo.=
<o:p></o:p></span></p>

<p><span style=3D'color:windowtext'>&nbsp;<o:p></o:p></span></p>

<p align=3Dcenter style=3D'text-align:center'><b><span style=3D'color:windo=
wtext'>Articolo
<a name=3Da12></a>12.</span></b><span style=3D'color:windowtext'><br>
<b>(Cooperative sociali)</b><o:p></o:p></span></p>

<p><span style=3D'color:windowtext'>1. Ferme restando le disposizioni di cu=
i agli
articoli 9 e 11, gli uffici competenti possono stipulare con i datori di la=
voro
privati soggetti agli obblighi di cui all'articolo 3, con le cooperative
sociali di cui <span class=3DGramE>all'articolo 1, comma 1</span>, lettera =
<i>b)</i>,
della <a href=3D"http://handylex.org/stato/l081191.shtml"><span style=3D'co=
lor:
windowtext'>legge 8 novembre 1991, n. 381</span></a>, e successive
modificazioni, e con i disabili liberi professionisti, anche se operanti con
ditta individuale,<b> </b>apposite convenzioni finalizzate all'inserimento
temporaneo dei disabili appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1
presso le cooperative sociali stesse, ovvero presso i citati liberi
professionisti, ai quali i datori di lavoro si impegnano ad affidare commes=
se
di lavoro. Tali convenzioni, non ripetibili per lo stesso soggetto, salvo d=
iversa
valutazione del comitato tecnico <span class=3DGramE>di cui al comma 2</spa=
n>,
lettera <i>b) </i>dell'articolo 6,<b> </b>non possono riguardare pi&ugrave;=
 di
un lavoratore disabile, se il datore di lavoro occupa meno di 50 dipendenti,
ovvero pi&ugrave; del 30 per cento dei lavoratori disabili da assumere ai s=
ensi
dell'articolo 3, se il datore di lavoro occupa pi&ugrave; di 50 dipendenti.=
 <o:p></o:p></span></p>

<p><span style=3D'color:windowtext'>2. La convenzione &egrave; subordinata =
alla
sussistenza dei seguenti requisiti: <o:p></o:p></span></p>

<p><i><span style=3D'color:windowtext'>a) </span></i><span style=3D'color:w=
indowtext'>contestuale
assunzione<b> </b>a tempo indeterminato del disabile da parte del datore di
lavoro; <o:p></o:p></span></p>

<p><i><span style=3D'color:windowtext'>b) </span></i><span style=3D'color:w=
indowtext'>copertura
dell'aliquota d'obbligo <span class=3DGramE>di cui all'articolo 3</span>
attraverso l'assunzione di cui alla lettera <i>a)</i>; <o:p></o:p></span></=
p>

<p><i><span style=3D'color:windowtext'>c) </span></i><span style=3D'color:w=
indowtext'>impiego
del disabile presso la cooperativa sociale ovvero presso il libero
professionista di cui al comma 1<b> </b>con oneri retributivi, previdenzial=
i e
assistenziali a carico di questi ultimi, per tutta la durata della convenzi=
one,
che non pu&ograve; eccedere i dodici mesi, prorogabili di ulteriori dodici =
mesi
da parte degli uffici competenti; <o:p></o:p></span></p>

<p><i><span style=3D'color:windowtext'>d) </span></i><span style=3D'color:w=
indowtext'>indicazione
nella convenzione dei seguenti elementi: <o:p></o:p></span></p>

<p><span class=3DGramE><span style=3D'color:windowtext'>1) l'ammontare delle
commesse che il datore di lavoro si impegna ad affidare alla cooperativa<b>=
 </b>ovvero
al libero professionista di cui al comma 1; tale ammontare non deve essere
inferiore a quello che consente alla cooperativa stessa ovvero al libero
professionista di cui al comma 1<b> </b>di applicare la parte normativa e
retributiva dei contratti collettivi nazionali di lavoro, ivi compresi gli
oneri previdenziali e assistenziali, e di svolgere le funzioni finalizzate
all'inserimento lavorativo dei disabili; <o:p></o:p></span></span></p>

<p><span style=3D'color:windowtext'>2) i nominativi dei soggetti da inserir=
e ai
sensi del comma 1; <o:p></o:p></span></p>

<p><span style=3D'color:windowtext'>3) l'indicazione del percorso formativo
personalizzato. <o:p></o:p></span></p>

<p><span style=3D'color:windowtext'>3. Alle convenzioni di cui al presente
articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo=
 11,
comma 7. <o:p></o:p></span></p>

<p><span style=3D'color:windowtext'>4. Gli uffici competenti possono stipul=
are
con i datori di lavoro privati soggetti agli obblighi di cui all'articolo 3=
 e
con le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera <i>b)</i=
><span
class=3DGramE> ,</span> della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive
modificazioni, apposite convenzioni finalizzate all'inserimento lavorativo
temporaneo dei detenuti disabili. <o:p></o:p></span></p>

<p><span style=3D'color:windowtext'>&nbsp;<o:p></o:p></span></p>

<p align=3Dcenter style=3D'text-align:center'><b><span style=3D'color:windo=
wtext'>Articolo<a
name=3Da13></a> 13<br>
(Agevolazioni per le assunzioni<span class=3DGramE>)</span><o:p></o:p></spa=
n></b></p>

<p><span style=3D'color:windowtext'>1. Attraverso le convenzioni di cui
all'articolo 11, gli uffici competenti possono concedere ai datori di lavoro
privati, sulla base dei programmi presentati e nei limiti delle
disponibilit&agrave; del Fondo <span class=3DGramE>di cui al comma 4</span>=
 del
presente articolo: <o:p></o:p></span></p>

<p><i><span style=3D'color:windowtext'>a) </span></i><span style=3D'color:w=
indowtext'>la
fiscalizzazione totale, per la durata massima di otto anni, dei contributi
previdenziali ed assistenziali relativi ad ogni lavoratore disabile che, as=
sunto
in base alla presente legge, abbia una riduzione della capacit&agrave;
lavorativa superiore al 79 per cento o minorazioni ascritte dalla prima alla
terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in
materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni; la medesima
fiscalizzazione <span class=3DGramE>viene</span> concessa in relazione ai
lavoratori con <i>handicap </i>intellettivo e psichico, assunti in base alla
presente legge, indipendentemente dalle percentuali di invalidit&agrave;,
previa definizione da parte delle regioni di criteri generali che consentan=
o di
contenere gli oneri a tale titolo nei limiti del 10 per cento della quota di
loro competenza a valere sulle risorse annue di cui al comma 4 e con
indicazione delle modalit&agrave; di utilizzo delle risorse eventualmente n=
on
impiegate; <o:p></o:p></span></p>

<p><i><span style=3D'color:windowtext'>b) </span></i><span style=3D'color:w=
indowtext'>la
fiscalizzazione nella misura del 50 per cento, per la durata massima di cin=
que
anni, dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi ad ogni lavora=
tore
disabile che, assunto in base alla presente legge, abbia una riduzione della
capacit&agrave; lavorativa compresa tra il 67 per cento e il 79 per cento o
minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle
citate nella lettera <i>a)</i>; <o:p></o:p></span></p>

<p><i><span style=3D'color:windowtext'>c)</span></i><span style=3D'color:wi=
ndowtext'>
il rimborso <span class=3DSpellE>forfettario</span> parziale delle spese
necessarie alla trasformazione del posto di lavoro per renderlo adeguato al=
le
possibilit&agrave; operative dei disabili con riduzione della capacit&agrav=
e;
lavorativa superiore al 50 per cento o per l'apprestamento di tecnologie di=
 <span
class=3DSpellE>telelavoro</span> ovvero per la rimozione delle barriere
architettoniche che limitano in qualsiasi modo l'integrazione lavorativa del
disabile.<o:p></o:p></span></p>

<p><span style=3D'color:windowtext'>2. Le agevolazioni di cui al comma 1 so=
no
estese anche ai datori di lavoro che, pur non essendo soggetti agli obblighi
della presente legge, procedono all'assunzione di disabili.<o:p></o:p></spa=
n></p>

<p><span style=3D'color:windowtext'>3. Il datore di lavoro che, attraverso =
le
convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 11, assicura ai soggetti di cu=
i al
comma 1 dell'articolo 1 la possibilit&agrave; di svolgere attivit&agrave; d=
i tirocinio
finalizzata all'assunzione, per un periodo fino ad un massimo di dodici mes=
i,
rinnovabili per una sola volta, assolve per la durata relativa l'obbligo di
assunzione. I datori di lavoro sono tenuti ad assicurare i tirocinanti cont=
ro
gli infortuni sul lavoro, mediante convenzioni con l'INAIL, e per la
responsabilit&agrave; civile. I relativi oneri sono posti a carico del Fond=
o <span
class=3DGramE>di cui al comma 4</span>. <o:p></o:p></span></p>

<p><span style=3D'color:windowtext'>4. Per le finalit&agrave; di cui al pre=
sente
articolo &egrave; istituito presso il Ministero del lavoro e della previden=
za
sociale il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, per il cui
finanziamento &egrave; autorizzata la spesa di <span class=3DGramE>lire <sp=
an
class=3DSpellE>lire</span></span> 40 miliardi per l'anno 1999 e lire 60 mil=
iardi
a decorrere dall'anno 2000.<o:p></o:p></span></p>

<p><span style=3D'color:windowtext'>5. Dopo cinque anni, gli uffici compete=
nti
sottopongono a verifica la prosecuzione delle agevolazioni di cui al comma 1
del presente articolo.<o:p></o:p></span></p>

<p><span style=3D'color:windowtext'>6. Agli oneri derivanti dal presente
articolo, pari a lire 40 miliardi per l'anno 1999 e <span class=3DGramE>a l=
ire 60
miliardi annue</span> a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante
corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 29=
-<i>quater</i>
del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30. Le somme non impegnate nell'esercizio =
di
competenza possono esserlo in quelli successivi. <o:p></o:p></span></p>

<p><span style=3D'color:windowtext'>7. Il Ministro del tesoro, del bilancio=
 e
della programmazione economica &egrave; autorizzato ad apportare, con propri
decreti, <span class=3DGramE>le occorrenti variazioni</span> di bilancio. <=
o:p></o:p></span></p>

<p><span style=3D'color:windowtext'>8. Con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, da emanare entro centoventi giorni dalla data di =
cui
all'articolo 23, comma 1, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilan=
cio
e della programmazione economica, sentita la Conferenza unificata, sono
indicati i criteri e le modalit&agrave; per la ripartizione fra le regioni =
delle
disponibilit&agrave; del Fondo <span class=3DGramE>di cui al comma 4</span>,
nonch&eacute; la disciplina dei procedimenti per la concessione delle
agevolazioni di cui al comma 1. <o:p></o:p></span></p>

<p><span style=3D'color:windowtext'>9. Il Governo della Repubblica, entro t=
re
anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, procede ad una
verifica degli effetti delle disposizioni del presente articolo e ad una
valutazione dell'adeguatezza delle risorse finanziarie ivi previste.<o:p></=
o:p></span></p>

<p align=3Dcenter style=3D'text-align:center'><b><span style=3D'color:windo=
wtext'>Articolo<a
name=3Da14></a> 14.<br>
(Fondo regionale per l'occupazione dei disabili<span class=3DGramE>)</span>=
<o:p></o:p></span></b></p>

<p><span style=3D'color:windowtext'>1. Le regioni istituiscono il Fondo reg=
ionale
per l'occupazione dei disabili, di seguito denominato &quot;Fondo&quot;, da
destinare al finanziamento dei programmi regionali di inserimento lavorativ=
o e
dei relativi servizi.<o:p></o:p></span></p>

<p><span style=3D'color:windowtext'>2. Le modalit&agrave; di funzionamento =
e gli
organi amministrativi del Fondo sono determinati con legge regionale, in mo=
do
tale che <span class=3DGramE>sia</span> assicurata una rappresentanza parit=
etica
dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei disabili. <o:p></o:p></span></p>

<p><span style=3D'color:windowtext'>3. Al Fondo sono destinati gli importi
derivanti dalla irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla
presente legge ed i contributi versati dai datori di lavoro ai sensi della
presente legge, nonch&eacute; il contributo di fondazioni, enti di natura
privata e soggetti comunque interessati. <o:p></o:p></span></p>

<p><span style=3D'color:windowtext'>4. Il Fondo eroga: <o:p></o:p></span></=
p>

<p><i><span style=3D'color:windowtext'>a) </span></i><span style=3D'color:w=
indowtext'>contributi
agli enti indicati nella presente legge, che svolgano attivit&agrave; rivol=
ta
al sostegno e all'integrazione lavorativa dei disabili; <o:p></o:p></span><=
/p>

<p><i><span style=3D'color:windowtext'>b)</span></i><span style=3D'color:wi=
ndowtext'>
contributi aggiuntivi rispetto a quelli previsti dall'articolo 13<span
class=3DGramE> ,</span> comma 1, lettera <i>c)</i>; <o:p></o:p></span></p>

<p><i><span style=3D'color:windowtext'>c) </span></i><span style=3D'color:w=
indowtext'>ogni
altra provvidenza in attuazione delle finalit&agrave; della presente legge.=
<o:p></o:p></span></p>

<p><span style=3D'color:windowtext'>&nbsp;<o:p></o:p></span></p>

<p align=3Dcenter style=3D'text-align:center'><b><span style=3D'color:windo=
wtext'>CAPO
V<br>
SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE<o:p></o:p></span></b></p>

<p align=3Dcenter style=3D'text-align:center'><b><span style=3D'color:windo=
wtext'>Articolo<a
name=3Da15></a> 15.<br>
(Sanzioni)<o:p></o:p></span></b></p>

<p><span style=3D'color:windowtext'>1. Le imprese private e gli enti pubbli=
ci
economici che non <span class=3DGramE>adempiano agli</span> obblighi di cui
all'articolo 9, comma 6, sono soggetti alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma di lire 1.000.000 per ritardato invio del prospetto,
maggiorata di lire 50.000 per ogni giorno di ulteriore ritardo. <o:p></o:p>=
</span></p>

<p><span style=3D'color:windowtext'>2. Le sanzioni amministrative previste =
dalla
presente legge sono disposte dalle direzioni provinciali del lavoro e i
relativi introiti sono destinati al Fondo <span class=3DGramE>di cui all'ar=
ticolo
14</span>. <o:p></o:p></span></p>

<p><span style=3D'color:windowtext'>3. Ai responsabili, ai sensi della <a
href=3D"http://handylex.org/stato/l070890.shtml"><span style=3D'color:windo=
wtext'>legge
7 agosto 1990, n. 241</span></a>, di inadempienze di pubbliche amministrazi=
oni
alle disposizioni della presente legge, si applicano le sanzioni penali,
amministrative e disciplinari previste dalle norme sul pubblico impiego. <o=
:p></o:p></span></p>

<p><span style=3D'color:windowtext'>4. Trascorsi sessanta giorni dalla data=
 in
cui insorge l'obbligo di assumere soggetti appartenenti alle categorie di c=
ui
all'articolo 1, per ogni giorno lavorativo durante il quale risulti non
coperta, per cause imputabili al datore di lavoro, la quota dell'obbligo di=
 cui
all'articolo 3, il datore di lavoro stesso &egrave; tenuto al versamento, a
titolo di sanzione amministrativa, al Fondo di cui all'articolo 14, di una
somma pari a lire 100.000 <span class=3DGramE>al</span> giorno per ciascun
lavoratore disabile che risulta non occupato nella medesima giornata. <o:p>=
</o:p></span></p>

<p><span style=3D'color:windowtext'>5. Le somme di cui <span class=3DGramE>=
ai commi
1 e 4</span> sono adeguate ogni cinque anni con decreto del Ministro del la=
voro
e della previdenza sociale. <o:p></o:p></span></p>

<p><span style=3D'color:windowtext'>&nbsp;<o:p></o:p></span></p>

<p align=3Dcenter style=3D'text-align:center'><b><span style=3D'color:windo=
wtext'>Articolo
<a name=3Da16></a>16.<br>
(Concorsi presso le pubbliche amministrazioni<span class=3DGramE>)</span><o=
:p></o:p></span></b></p>

<p><span style=3D'color:windowtext'>1. Ferme restando le disposizioni <span
class=3DGramE>di cui agli articoli 3</span>, comma 4, e 5, comma 1, i disab=
ili
possono partecipare a tutti i concorsi per il pubblico impiego, da qualsiasi
amministrazione pubblica siano banditi. A tal fine i bandi di concorso
prevedono speciali modalit&agrave; di svolgimento delle prove di esame per
consentire ai soggetti suddetti di concorrere in effettive condizioni di
parit&agrave; con gli altri. <o:p></o:p></span></p>

<p><span style=3D'color:windowtext'>2. I disabili che <span class=3DGramE>a=
bbiano
conseguito</span> le idoneit&agrave; nei concorsi pubblici possono essere
assunti, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 3, anche=
 se
non versino in stato di disoccupazione e oltre il limite dei posti ad essi
riservati nel concorso. <o:p></o:p></span></p>

<p><span style=3D'color:windowtext'>3. Salvi i requisiti di idoneit&agrave;=
 specifica
per singole funzioni, sono abrogate le norme che richiedono il requisito de=
lla
sana e robusta costituzione fisica nei bandi di concorso per il pubblico
impiego. <o:p></o:p></span></p>

<p><span style=3D'color:windowtext'>&nbsp;<o:p></o:p></span></p>

<p align=3Dcenter style=3D'text-align:center'><b><span style=3D'color:windo=
wtext'>Articolo
<a name=3Da17></a><span class=3DGramE>17.<span style=3D'font-weight:normal'=
><br>
</span>(Obbligo</span> di certificazione)</span></b><span style=3D'color:wi=
ndowtext'><o:p></o:p></span></p>

<p><span style=3D'color:windowtext'>1. Le imprese, sia pubbliche sia<b> </b=
>private,
qualora partecipino a bandi per appalti pubblici o intrattengano rapporti
convenzionali o di concessione con pubbliche amministrazioni, sono tenute a
presentare preventivamente alle stesse la dichiarazione del legale
rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinan=
o il
diritto al lavoro dei disabili, nonch&eacute;<b> </b>apposita certificazione
rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti l'ottemperanza alle
norme della presente legge, pena l'esclusione. <o:p></o:p></span></p>

<p><span style=3D'color:windowtext'>&nbsp; <o:p></o:p></span></p>

<p align=3Dcenter style=3D'text-align:center'><b><span style=3D'color:windo=
wtext'>Articolo
<a name=3Da18></a>18.<br>
(Disposizioni transitorie e finali<span class=3DGramE>)</span><o:p></o:p></=
span></b></p>

<p><span style=3D'color:windowtext'>1. I soggetti gi&agrave; assunti ai sen=
si
delle norme sul collocamento obbligatorio sono mantenuti in <span class=3DG=
ramE>servizio
anche se</span> superano il numero di unit&agrave; da occupare in base alle
aliquote stabilite dalla presente legge e sono computati ai fini dell'ademp=
imento
dell'obbligo stabilito dalla stessa. <o:p></o:p></span></p>

<p><span style=3D'color:windowtext'>2. <span class=3DGramE>In</span> attesa=
 di una
disciplina organica del diritto al lavoro degli orfani e dei coniugi supers=
titi
di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio,
ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidit&agrave; riportata per =
tali
cause, nonch&eacute; dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi
invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi italia=
ni
rimpatriati, il cui <i>status</i> &egrave; riconosciuto ai sensi della legg=
e 26
dicembre 1981, n. 763, &egrave; attribuita in favore di tali soggetti una q=
uota
di riserva, sul numero di dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati
che occupano pi&ugrave; di cinquanta dipendenti, pari a un punto percentual=
e e
determinata secondo la disciplina di cui all'articolo 3, commi 3, 4 e 6, e
all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, della presente legge. La predetta quota
&egrave; pari ad un'unit&agrave; per i datori di lavoro, pubblici e privati,
che occupano da cinquantuno a centocinquanta dipendenti. Le assunzioni sono=
 effettuate
con le modalit&agrave; di cui all'articolo 7, comma 1. Il regolamento <span
class=3DGramE>di cui all'articolo 20</span> stabilisce le relative norme di
attuazione. <o:p></o:p></span></p>

<p><span style=3D'color:windowtext'>3. Per un periodo di ventiquattro mesi a
decorrere dalla data di cui all'articolo 23, comma 1, gli invalidi del lavo=
ro
ed i soggetti di cui all'articolo 4, comma 5, che alla medesima data risult=
ino
iscritti nelle liste di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive
modificazioni, sono avviati al lavoro dagli uffici competenti senza
necessit&agrave; di inserimento nella graduatoria di cui all'articolo 8, co=
mma
2. Ai medesimi soggetti si applicano le disposizioni dell'articolo 4, comma=
 6.<o:p></o:p></span></p>

<p><span style=3D'color:windowtext'>&nbsp;<o:p></o:p></span></p>

<p align=3Dcenter style=3D'text-align:center'><b><span style=3D'color:windo=
wtext'>Articolo
<a name=3Da19></a>19.<br>
(Regioni a statuto speciale e province autonome<span class=3DGramE>)</span>=
<o:p></o:p></span></b></p>

<p><span style=3D'color:windowtext'>1. Sono fatte salve le competenze legis=
lative
nelle materie di cui alla presente legge delle regioni a statuto speciale e
delle province autonome di Trento e di Bolzano.<o:p></o:p></span></p>

<p><span style=3D'color:windowtext'>&nbsp;<o:p></o:p></span></p>

<p align=3Dcenter style=3D'text-align:center'><b><span style=3D'color:windo=
wtext'>Articolo
<a name=3Da20></a>20.<br>
(Regolamento di esecuzione)<o:p></o:p></span></b></p>

<p><span style=3D'color:windowtext'>1. Entro centoventi giorni dalla data d=
i cui
all'articolo 23, comma 1, sono emanate, sentita la Conferenza unificata, no=
rme
di esecuzione, aventi carattere generale, cui le regioni e le province auto=
nome
di Trento e di Bolzano si conformano, nell'ambito delle rispettive competen=
ze,
ai fini dell'attuazione delle disposizioni della presente legge.<o:p></o:p>=
</span></p>

<p><span style=3D'color:windowtext'>&nbsp;<o:p></o:p></span></p>

<p align=3Dcenter style=3D'text-align:center'><b><span style=3D'color:windo=
wtext'>Articolo
<a name=3Da21></a><span class=3DGramE>21.<br>
(Relazione</span> al Parlamento)<o:p></o:p></span></b></p>

<p><span style=3D'color:windowtext'>1. Il Ministro del lavoro e della previ=
denza
sociale ogni due anni, entro il 30 giugno, presenta al Parlamento una relaz=
ione
sullo stato di attuazione della presente legge, sulla base dei dati che le
regioni annualmente, entro il mese di marzo, sono tenute ad inviare al Mini=
stro
stesso.<o:p></o:p></span></p>

<p align=3Dcenter style=3D'text-align:center'><b><span style=3D'color:windo=
wtext'>Articolo
<a name=3Da22></a>22.<br>
(Abrogazioni<span class=3DGramE>)</span><o:p></o:p></span></b></p>

<p><span style=3D'color:windowtext'>1. Sono abrogati: <o:p></o:p></span></p>

<p><span class=3DGramE><i><span style=3D'color:windowtext'>a) </span></i><s=
pan
style=3D'color:windowtext'>la legge <a
href=3D"http://handylex.org/stato/l020468.shtml"><span style=3D'color:windo=
wtext'>2
aprile 1968, n. 482</span></a>, e successive modificazioni; <br>
<i>b) </i>l'articolo 12 della legge 13 agosto 1980, n. 466; <br>
<i>c) </i>l'articolo 13 della legge 26 dicembre 1981, n. 763; <br>
<i>d) </i>l'articolo 9 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito,
con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79; <br>
<i>e) </i>l'articolo 9 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convert=
ito,
con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638; <br>
<i>f) </i>l'articolo 14 della legge 20 ottobre 1990, n. 302.<o:p></o:p></sp=
an></span></p>

<p><span style=3D'color:windowtext'>&nbsp;<o:p></o:p></span></p>

<p align=3Dcenter style=3D'text-align:center'><b><span style=3D'color:windo=
wtext'>Articolo
<a name=3Da23></a>23</span></b><span style=3D'color:windowtext'>.<br>
<b>(Entrata in vigore)</b><o:p></o:p></span></p>

<p><span style=3D'color:windowtext'>1. Le disposizioni <span class=3DGramE>=
di cui
agli articoli 1</span>, comma 4, 5, commi 1, 4 e 7, 6, 9, comma 6, secondo
periodo, 13, comma 8, 18, comma 3, e 20 entrano in vigore il giorno success=
ivo
a quello di pubblicazione della presente legge nella <i>Gazzetta Ufficiale<=
/i>.
<o:p></o:p></span></p>

<p><span style=3D'color:windowtext'>2. Le restanti disposizioni della prese=
nte
legge entrano in vigore dopo trecento giorni dalla data della sua pubblicaz=
ione
nella <i>Gazzetta Ufficiale.</i><o:p></o:p></span></p>

<p><span style=3D'color:windowtext'>&nbsp;<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DMsoNormal><span style=3D'mso-bidi-font-size:18.0pt'><o:p>&nbsp;<=
/o:p></span></p>

</div>

</body>

</html>

