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alunni disabili non sono iscritti nelle scuole paritarie di ogni ordine
e grado. La presa in carico dell’alunno disabile è subordinata
al pieno riconoscimento della parità scolastica nelle scuole non
statali (art. 4 legge n.62/2000). Le scuole PARITARIE hanno l’obbligo
di garantire il diritto allo studio e l’integrazione di tutti gli
alunni.
Perché nonostante i riferimenti di legge sui finanziamenti e nomina
docenti di sostegno (legge finanziaria 2007, art.1 comma 15 legge n.62/00,
O.M. n.215/1992, D.M. n.27/2005) si continua a sostenere la linea della
NON INTEGRAZIONE degli alunni disabili?
Dalla legge n.517/1977, l’ingresso in Europa, la prima convenzione
per i diritti delle persone con disabilità approvata dall’ONU
nel 2006, le numerosissime sentenze ottenute dalle famiglie a favore della
piena integrazione scolastica, l’Italia sembra andare a due velocità.
Perché sostenere lo stesso diritto in tribunale per le scuole pubbliche
e non per quelle paritarie?
L’integrazione scolastica non può essere riconosciuta senza
la difesa dei diritti economici, sociali e culturali di un intero paese.
G.
A.
Direttivo Nazionale CIIS
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