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Permessi legge 104/92: i nuovi criteri
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| Con circolare n. 90, del 23 maggio 2007, l’INPS ha fornito ulteriori chiarimenti riguardanti i permessi ex art. 33, legge 05 febbraio 1992, n. 104, rivedendo ed adeguando i precedenti criteri adottati in merito all’accertamento dei requisiti della continuità e della esclusività dell’assistenza offerta dal lavoratore alla persona con disabilità grave, alla luce dell’orientamento consolidato della giurisprudenza. Tra
i criteri rivisti, ai fini dell’ottenimento dei permessi in premessa,
l’INPS fa rilevare che: - non osta la presenza di altri familiari
conviventi nell’ambito del nucleo familiare della persona disabile
in situazione di gravità; - l’assistenza alla persona disabile
non deve essere necessariamente quotidiana; - la distanza tra il disabile
e quei dipendenti che risiedono in posti diversi per lavoro (es. personale
di volo delle linee aeree, del personale viaggiante delle ferrovie o dei
marittimi) non pregiudica il diritto ai benefici in argomento se riescono
ad offrire allo stesso un’assistenza sistematica ed adeguata, concordando
dei programmi di assistenza col datore di lavoro; - il requisito dell’esclusività
non deve necessariamente coincidere con l’assenza di qualsiasi altra
forma di assistenza pubblica o privata; - la Pubblica Amministrazione
può sempre verificare la veridicità di quanto dichiarato
dal lavoratore che, in caso di disabilità in situazione di gravità
“temporaneamente concesso” dalla Commissione medica ex art.
4 della medesima legge 104/92, il permanere del diritto a fruire i suddetti
benefici in capo al lavoratore che ne abbia richiesto l’attribuzione.
(Gesuele Bellini) |