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AGEVOLAZIONI ACQUISTO AUTO MODIFICATA
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ROMA - Eliminare le disparità di trattamento per non vedenti e non udenti nelle agevolazioni fiscali per l'acquisto di un'auto modificata. La richiesta parta da Silvana Mura dell'Italia dei valori e, attraverso un'interrogazione parlamentare, arriva sulla scrivania del ministro dell'Economia Tommaso Padoa Schioppa. La deputata ricorda al ministro di Via XX settembre che l'attuale normativa prevede quattro tipi di agevolazione fiscale per i disabili che acquistano un'automobile modificata. Nel dettaglio si tratta della detrazione Irpef, di una riduzione dell'Iva e dell'esenzione dal pagamento del bollo auto e dell'imposta provinciale di trascrizione. Mentre a disabili motori e a disabili psichici vengono riconosciute tutte le agevolazioni - fa rilevare Mura - non vedenti e non udenti sono obbligati al pagamento dell'imposta provinciale di trascrizione. Una discriminazione che agli occhi della parlamentare dipietrista non appare motivata. Di seguito il testo dell'interrogazione: MURA. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che: l'articolo 8 della legge n. 449 del 1997 riconosce ai disabili con ridotte o impedite capacità motorie che hanno necessità di un'automobile modificata in grado di rispondere alle loro esigenze fisiche quattro tipi di agevolazione fiscale,quali: la detrazione Irpef, una riduzione dell'Iva, l'esenzione dal pagamento del bollo auto e dell'imposta provinciale di trascrizione; la legge numero 488 del 1998 stabilisce che le persone non vedenti e non udenti possano usufruire della sola detrazione dell'Irpef al momento dell'acquisto di un'automobile; la legge n. 388 del 2000 all'articolo 30 estende tutte le quattro agevolazioni fiscali previste dalla legge n. 449 del 1997 ai disabili psichici e ai disabili motori gravi, a prescindere dall'adattamento del veicolo acquistato; la successiva legge n. 342 del 2000 all'articolo 50 estende ai non vedenti e non udenti le agevolazioni fiscali consistenti nel pagamento ridotto dell'Iva e nell'esenzione dal pagamento del bollo per l'acquisto di un'automobile; attualmente sono riconosciute 3 categorie di disabilità fisica che consistono nella disabilità motoria, nella disabilità psichica, e nella mancanza della vista e dell'udito. Alle persone che rientrano nelle prime due categorie la legge riconosce quattro tipi di agevolazione fiscale nell'acquisto di un'automobile, consistenti nella detrazione Irpef, nel pagamento ridotto dell'Iva, nell'esenzione dal pagamento del bollo di circolazione e dell'imposta provinciale di trascrizione. Alle persone che invece rientrano nella terza categoria, ovvero i non vedenti e non udenti, sono riconosciute solo tre delle quattro precedenti agevolazioni fiscali e gli stessi sono obbligati al pagamento dell'imposta provinciale di trascrizione, configurando in tal modo una disparità di trattamento che non sembra giustificata da motivazioni precise; l'imposta provinciale di trascrizione è sì un'imposta locale, ma i criteri di esonero sono di competenza del legislatore nazionale -: |