Auto Irpef al 19% disabili sordomuti
Disabili sordomut
superabile.it del 28.09.2007

La detrazione Irpef per l’acquisto di mezzi di locomozione nuovi o usati, spetta al disabile o a chi lo ha fiscalmente a carico.
Una persona è a carico del familiare quando è con questi convivente e non possiede un reddito proprio superiore a 2840,51 euro. Ricordiamo che le pensioni, gli assegni e le indennità corrisposte agli invalidi civili non "fanno reddito" ai fini Irpef (art. 12 e com. 2 art. 13bis del Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986 n. 917).

Può essere fatta valere al momento della denuncia dei redditi ed è pari al 19% della spesa sostenuta per l’acquisto.
Si può usufruire dell’intera detrazione per il primo anno, o si può optare per la ripartizione della stessa in 4 quote annuali di pari importo. La spesa massima sulla quale calcolare la detrazione è di 18075,99 euro e per un solo veicolo.

Nel limite possono comprese anche successive spese di manutenzione straordinaria, sono escluse, quindi, le spese sostenute per gli interventi dovuti a normale usura del mezzo come pure i costi di esercizio quali, ad esempio, la tassa di possesso, il premio assicurativo, il carburante e il lubrificante.

La detrazione spetta solo ogni 4 anni, salvo cancellazione (distruzione, rottamazione) dal Pubblico Registro Automobilistico. In caso di furto e non ritrovamento del mezzo, sarà possibile usufruire nuovamente dell’agevolazione, ma sottraendo dalla spesa di 18075,99 euro il relativo rimborso assicurativo. Non è necessario che il veicolo sia adattato al trasporto. Possono fruirne autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo, autoveicoli per trasporti specifici, caravan.
Senza limite di cilindrata.

Documentazione:

bisogna disporre della seguente documentazione all’atto della dichiarazione dei redditi: 

- copia della certificazione (rilasciata da Commissioni pubbliche deputate a tali accertamenti) attestante la sordità alla nascita o prima dell’apprendimento della lingua parlata, ART. 1 Legge 68/1999;
 
- copia della fattura del veicolo.
 
Riferimenti normativi:

  • Risoluzione Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso del 17 settembre 2002 n. 306/E;
  • Circolare Ministeriale - Ministero delle Finanze - Agenzia delle Entrate Direzione Centrale Normativa e Contenzioso del 30 luglio 2001, n. 72;
  • Legge del 21 novembre 2000, n. 342;
  • Circolare Ministero delle Finanze del 16 novembre 2000, n. 207;
  • Circolare Ministero delle Finanze del 12 aprile 2000, n. 74;
  • Legge del 23 dicembre 1999, n. 488;
Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986 n. 917.