I contribuenti potranno riportare a mano il proprio codice fiscale sullo scontrino, ma dal 1 gennaio 2008, il codice fiscale dovrà essere stampato sullo scontrino rilasciato dalla farmacia
Comunicato Stampa del 31.12.2007

 

L’articolo 1, commi 28 e 29, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) ha introdotto l’obbligo per le farmacie di certificare i corrispettivi afferenti all’acquisto dei medicinali mediante il cosiddetto scontrino “parlante”.
Ai sensi di tale disposizione normativa, infatti, le spese per l’acquisto dei medicinali potranno essere dedotte dai contribuenti a condizione che siano documentate da fattura o da scontrino fiscale recante la descrizione della natura, qualità e quantità dei beni acquistati, nonché l’indicazione del codice fiscale dell’acquirente.
Tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2007, i contribuenti potranno riportare a mano il proprio codice fiscale sullo scontrino, ma dal 1° gennaio 2008, il codice fiscale dovrà essere stampato sullo scontrino rilasciato dalla farmacia.
Con un comunicato stampa del 28 giugno 2007, l’Agenzia delle Entrate ha predisposto una proroga all’entrata in vigore di tale obbligo per le farmacie: tenuto conto delle difficoltà di adeguamento segnalate dagli operatori di settore, in attesa di un’apposita norma in corso di emanazione, per il periodo intercorrente tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2007 l’attestazione potrà avvenire anche con un documento rilasciato dal farmacista contestualmente allo scontrino fiscale nel quale andranno specificate la natura, qualità e quantità dei farmaci venduti.
Inoltre, a far data dal 1° luglio 2007, è venuta implicitamente meno la necessità per i cittadini di rilasciare l’autocertificazione precedentemente prevista.
Per gli esercizi commerciali facenti parte della grande distribuzione organizzata valgono, invece,regole differenti.
L’articolo 1, comma 429, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005) ha introdotto, per le imprese che operano nel settore della grande distribuzione, la possibilità di trasmettere in via telematica all’Agenzia dell’Entrate l’ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri – distinti per ciascun punto vendita – delle cessioni di beni e delle prestazione di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Come precisato dalla stessa amministrazione finanziaria, nella circolare 23 febbraio 2006, n. 8, i soggetti che decidono di applicare le disposizioni in argomento sono esonerati dall’obbligo di certificare i corrispettivi “… mediante il rilascio della ricevuta fiscale di cui all’articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, e successive modificazioni, ovvero dello scontrino fiscale, anche manuale o prestampato a tagli fissi di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, e successive modificazioni”.
Le imprese che trasmettono per via telematica l’ammontare giornaliero dei corrispettivi non hanno, pertanto, l’obbligo di installazione ed utilizzo presso l’esercizio commerciale degli apparecchi misuratori fiscali né devono adempiere ai diversi obblighi ad essi collegati, quali, ad esempio, l’installazione e messa in uso da parte di un tecnico autorizzato, la conservazione del libretto di dotazione fiscale, la verificazione periodica dello scontrino di chiusura giornaliera, la tenuta del registro dei corrispettivi da utilizzarsi in caso di mancato funzionamento dell’apparecchio.
Il beneficio della sostituzione dell’obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi incontra, comunque, un limite nella facoltà del cliente di richiedere il rilascio della fattura.
L’ultimo periodo del comma 431 dell’articolo 1 della legge finanziaria 2005 dispone espressamente che è fatto salvo l’obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente “non oltre il momento di effettuazione dell’operazione”. Il cliente può, infatti, avere interesse a richiedere un titolo che documenti l’acquisto per dedurre o detrarre fiscalmente la spesa.

Nel caso in cui, dunque, l’azienda continui ad utilizzare un misuratore di cassa per emettere scontrini senza rilevanza fiscale, ha l’obbligo di informare preventivamente il cliente della natura non fiscale del titolo, per consentirgli di avvalersi della facoltà di richiedere la fattura.