Se i genitori
del disabile sono totalmente inabili, il diritto ai permessi per assistere
il disabile passa al parente più prossimo convivente. Lo ha fatto
sapere l’Inps, l’ istituto nazionale per la previdenza sociale,
con una circolare emanata il 27 settembre scorso (n.107, disponibile
sul sito: www.inps.it). Un chiarimento importante, che avrà ripercussioni
anche sul prossimo contratto per la mobilità.
LA DECISIONE
DELLA CORTE COSTITUZIONALE
Il chiarimento dell’istituto guidato da GianPaolo S. è
stato fornito dopo che la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo
l’articolo 42 comma 5 del decreto legislativo 151/2001, nella
parte in cui non prevede il diritto di uno dei fratelli o delle sorelle
conviventi con soggetto con handicap in situazione di gravità
a fruire dei permessi, nel ipotesi in cui i genitori siano impossibilitati
a provvedere all’assistenza del figlio in situazione di handicap
grave perché totalmente inabili. Intendendo per totalmente inabili
i soggetti che io sono in maniera permanente, salvo revisioni del giudizio.
E dunque, in caso di totale inabilità di entrambi i genitori
o di un solo genitori (se l’altro è deceduto) di figli
in condizioni di handicap grave, riconoscere i permessi previsti dalla
Legge n. 104/92 a fratelli o sorelle conviventi con il soggetto gravemente
disabile. In proposito restano ferme le restanti disposizioni emanate
in materia relative ai fratelli o sorelle in caso di diritto al congedo
stesso per le ipotesi di morte di entrambi i genitori. Lo stato di totale
inabilità dovrà essere comprovato da adeguata documentazione.
GLI EFFETTI
SULLA MOBILITA’
La pronuncia
della Corte costituzionale apre nuovi scenari anche per quanto riguarda
il diritto alla inamovibilità del parente che assiste il disabile
in via esclusiva.
In buona sostanza,sarebbe la sentenza faccia riferimento solo ai permessi(articolo
33, commi 2 e 3 della Legge 104/92) è ragionevole ritenere che,
in qualche misura, il mutato orientamento possa riverberarsi anche sul
concetto di parente che assiste il disabile in via esclusiva.
Pertanto, in sede di stipula del prossimo accordo sulla mobilità,
con ogni probilità, le parti potrebbero recepire quando deciso
dalla Consulta.
Fino ad ora, infatti, era pacifico che il genitore avesse diritto ai
benefici previsti dalla Legge 104/1992.
Ciò a prescindere dalla esclusività. Ma dopo la sentenza,
il diritto ad accedere ai permessi passa automaticamente al figlio convivente,
se i genitori sono inabili. E ciò potrebbe determinare anche
una integrazione delle condizioni previsti dalla Legge per individuare
il soggetto avente titolo alla inamovibilità.