Vengono restituiti i punti tolti indebitamente ai proprietari che non erano alla guida della propria auto
La sanatoria per la patente a punti

(Dl Cdm 16.9.2005)

 


Sanatoria per chi ha subito la decurtazione dei punti dalla patente senza che fosse verificata l’identità del conducente al momento dell’infrazione. E’ quanto contenuto nel decreto-legge approvato dal Consiglio dei Ministri del 16 settembre 2005. Il provvedimento si è reso necessario per modificare l’articolo 126-bis del codice della strada, dichiarato dalla suprema Corte, con sentenza del 24 gennaio 2005, n. 27, incostituzionale laddove prevedeva che nel caso di mancata identificazione i punti della patente venivano tolti al proprietario del veicolo. In questa ottica è stato previsto, in via di sanatoria, la riattribuzione dei punti della patente del proprietario del veicolo decurtati nel passato per mancata identificazione del conducente. L’efficacia della norma è però stata riaffermata mediante la previsione di una sanzione pecuniaria da 250 a 1000 euro a carico del proprietario del veicolo che omette di comunicare i dati di identificazione del conducente responsabile della violazione. Il testo qui pubblicato è quello entrato in Consiglio dei Ministri. A giorni verrà pubblicato in Gazzetta Ufficiale per essere poi esaminato dal Parlamento. (16 settembre 2005) Decreto - legge "Misure urgenti in materia di guida dei veicoli e patente a punti"

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerata la necessità ed urgenza di assumere iniziative normative in seguito all'adozione della sentenza della Corte Costituzionale 24 gennaio 2005, n. 27, con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 126-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada), come successivamente integrato e modificato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del....;
Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno;
EMANA
il seguente decreto-legge

Art. 1
Disposizioni sulla patente a punti

1. All’articolo 126-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il quarto periodo è sostituito dal seguente: “La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questo, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell’articolo 196, deve fornire all’organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione.”;

b) il sesto periodo è sostituito dal seguente: “Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell’articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 2.000,00”.

2. Il punteggio decurtato dalla patente di guida del proprietario del veicolo, ai sensi dell’articolo 126-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, qualora non sia stato identificato il conducente responsabile della violazione, è riattribuito, previa istanza da parte dell’interessato, al titolare della patente medesima. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’Interno, da adottarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le procedure per la riattribuzione. Fatti salvi gli effetti degli esami di revisione già sostenuti, perdono efficacia i provvedimenti di cui al comma 6 dello stesso articolo, adottati a seguito di perdita totale del punteggio, cui abbia contribuito la decurtazione dei punti da riattribuirsi a norma del presente comma.

Art. 2
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.