Da gennaio sono un po’ più alti gli assegni per gli invalidi civili
L'Arena del 30.11.2005

 

Da gennaio assegni un po’ più alti anche per gli invalidi civili per i quali scatta la stessa rivalutazione Istat prevista per gli altri trattamenti pensionistici. All’aumento, pari all’1,7% si accompagna un conguaglio per il recupero dello 0,1% non attribuito sugli importi del 2005. Nel 2006 beneficieranno di un incremento più consistente (3,04%) le indennità di accompagnamento in quanto il loro adeguamento non è legato, come per i trattamenti pensionistici, all’indice dei prezzi al consumo ma alla variazione dei minimi contrattuali.

LE PENSIONI
Gli invalidi totali e parziali, i sordomuti e i non vedenti hanno diritto ad un assegno che dal 1° gennaio passa da 233,87 a 238.07 euro al mese. Per i ciechi assoluti l’importo è leggermente più alto e sale da 252,91 a 257,47 Euro. La pensione non spetta se l’invalido ha un reddito personale (quello del coniuge non conta) che supera i seguenti importi:

a) 13.973,26 euro per gli invalidi civili totali, i sordomuti e i ciechi;

b) 4.089,54 per gli invalidi civili parziali e per l’indennità di frequenza ai minori invalidi civili.

AUMENTO A UN MILIONE
Dal 1° gennaio 2006 pensioni e assegni salgono a 551,35 euro al mese per coloro che beneficiano della maggiorazione fino al milione la mese prevista dalla Finanziaria del 2002. Ne possono beneficiare gli invalidi totali, i ciechi e i sordomuti che hanno almeno 60 anni di età e un reddito annuo che non supera i 7.169,55 euro se vivono da soli o di 12.130, 04 se coniugati.

LE INDENNITÀ
Dal 1° gennaio vengono rivalutate anche le indennità di accompagnamento. L’importo mensile sale a 450,78 euro al mese per gli invalidi civili totali e a 689,56 euro per i ciechi assoluti. A differenza delle altre prestazioni, le indennità di accompagnamento non sono legate nè al reddito, nè all’età del soggetto che le richiede. Un invalido benestante può ottenere quindi l’assegno di accompagnamento se per le sue condizioni ha bisogno di un’assistenza continua. L’assegno spetta per 12 mensilità è esentasse e non viene considerato reddito ai fini degli assegni familiari e dell’integrazione al trattamento minimo dell’Inps.