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<div class=3DSection1>

<h1><span style=3D'font-size:10.0pt;font-family:Verdana'>Roma. 31.3.2006<o:=
p></o:p></span></h1>

<h1><span style=3D'font-size:10.0pt;font-family:Verdana;color:blue'>Gazzetta
Ufficiale N. 64 del 17 Marzo 2006 <o:p></o:p></span></h1>

<h2><span style=3D'font-size:10.0pt;font-family:Verdana'><span
style=3D'mso-spacerun:yes'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;=
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
</span>LEGGE 21 febbraio 2006, n.102 <o:p></o:p></span></h2>

<h2><u><span style=3D'font-size:10.0pt;font-family:Verdana'>Disposizioni in
materia di conseguenze derivanti da incidenti</span></u><span style=3D'font=
-size:
10.0pt;font-family:Verdana'> <u>stradali.<o:p></o:p></u></span></h2>

<p><span style=3D'font-size:10.0pt;font-family:Verdana'>La Camera dei deput=
ati ed
il Senato della Repubblica hanno<br>
approvato;<o:p></o:p></span></p>

<p><span style=3D'font-size:10.0pt;font-family:Verdana'>IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA<o:p></o:p></span></p>

<p><span style=3D'font-size:10.0pt;font-family:Verdana'>Promulga<o:p></o:p>=
</span></p>

<p><span class=3DGramE><span style=3D'font-size:10.0pt;font-family:Verdana'=
>la</span></span><span
style=3D'font-size:10.0pt;font-family:Verdana'> seguente legge:<o:p></o:p><=
/span></p>

<p><span style=3D'font-size:10.0pt;font-family:Verdana'>Art. 1.<br>
(Modifiche all'articolo 222 del decreto legislativo<br>
30 aprile 1992, n. 285)<br>
1. <span class=3DGramE>Il comma 2 dell'articolo 222</span> del decreto
legislativo 30 aprile<br>
1992, n. 285, e' sostituito dai seguenti:<br>
&quot;2. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa la<br>
sospensione della patente e' da quindici giorni a tre mesi. Quando<br>
dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o gravissima la<br>
sospensione della patente e' fino a due anni. Nel caso di omicidio<br>
colposo la sospensione e' fino a quattro anni.<br>
2-bis. La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della<br>
patente fino a quattro anni e' diminuita fino a un terzo nel caso di<br>
applicazione della pena ai sensi degli articoli 444 e seguenti del<br>
codice di procedura penale&quot;.<o:p></o:p></span></p>

<p><span style=3D'font-size:10.0pt;font-family:Verdana'><br>
Avvertenza:<br>
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto<br>
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi<br>
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle<br>
disposizioni sulla promulgazione delle leggi<span class=3DGramE>,</span><br>
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica<br>
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,<br>
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo<br>
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge<br>
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano<br>
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi<br>
qui trascritti.<br>
<span class=3DGramE>Note all'art. 1:<br>
Si riporta il testo dell'art. 222 del decreto<br>
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della<br>
strada) come modificato dalla legge qui pubblicata:<br>
&laquo;Art</span>. 222 (Sanzioni amministrative accessorie<br>
all'accertamento di reati). - 1. Qualora da una violazione<br>
delle norme di cui al presente codice <span class=3DGramE>derivino</span> d=
anni
alle<br>
persone, il giudice applica con la sentenza di condanna le<br>
sanzioni amministrative pecuniarie previste, nonche' le<br>
sanzioni amministrative accessorie della sospensione o<br>
della revoca della patente.<br>
2. Quando dal fatto derivi una lesione personale<br>
colposa la sospensione della patente e' da quindici giorni<br>
a tre mesi. Quando dal fatto derivi una lesione personale<br>
colposa grave o gravissima la sospensione della patente e'<br>
fino a due anni. Nel caso di omicidio colposo la<br>
sospensione e' fino a quattro anni.<br>
2-bis. La sanzione amministrativa accessoria della<br>
sospensione della patente fino a quattro anni e' diminuita<br>
fino a un terzo nel caso di applicazione della pena ai<br>
sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura<br>
penale.<br>
3. Il giudice <span class=3DGramE>puo' </span>applicare la sanzione
amministrativa<br>
accessoria della revoca della patente nell'ipotesi di<br>
recidiva reiterata specifica verificatasi entro il periodo<br>
di cinque anni a decorrere dalla data della condanna<br>
definitiva per la prima violazione.&raquo;.<o:p></o:p></span></p>

<p><span style=3D'font-size:10.0pt;font-family:Verdana'>Art. 2.<br>
(Elevazione delle pene edittali per i reati di omicidio colposo<br>
e di lesioni colpose gravi e gravissime)<br>
1. <span class=3DGramE>Il secondo comma dell'articolo 589 del codice penale=
 e'
sostituito<br>
dal seguente:<br>
&quot;Se il fatto e' commesso con violazione delle norme sulla disciplina<b=
r>
della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli<br>
infortuni sul lavoro la pena e' della reclusione da due a cinque<br>
anni&quot;.<br>
2. Il terzo comma dell'articolo 590 del codice penale e' sostituito<br>
dal seguente:<br>
&quot;Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione<br>
delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle<br>
per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni<br>
gravi e' della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro<br>
500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime e' della<br>
reclusione da uno a tre anni&quot;.</span><o:p></o:p></span></p>

<p><span class=3DGramE><span style=3D'font-size:10.0pt;font-family:Verdana'=
>Note
all'art. 2:<br>
Si riporta il testo dell'art. 589 del codice penale<br>
come modificato dalla legge qui pubblicata:<br>
&laquo;Art</span></span><span style=3D'font-size:10.0pt;font-family:Verdana=
'>.
589 (Omicidio colposo). - Chiunque cagiona per<br>
colpa la morte di una persona e' punito con la reclusione<br>
da sei mesi a cinque anni.<br>
Se il fatto e' commesso con violazione delle norme<br>
sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle<br>
per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena e'<br>
della reclusione da due a cinque anni.<br>
Nel caso di morte di <span class=3DGramE>piu' </span>persone, ovvero di mor=
te di<br>
una o piu' persone e di lesioni di una o piu' persone, si<br>
applica la pena che dovrebbe infliggersi per la piu' grave<br>
delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la<br>
pena non puo' superare gli anni dodici.&raquo;.<br>
Si riporta il testo dell'art. 590 del codice penale<br>
cosi' come modificato dalla legge qui pubblicata:<br>
&laquo;Art. 590 (Lesioni personali colpose). - Chiunque cagiona<br>
ad altri per colpa una lesione personale e' punito con la<br>
reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire<br>
seicentomila.<br>
Se la lesione e' grave la pena e' della reclusione da<br>
uno a sei mesi o della multa da lire duecentoquarantamila a<br>
un milione e duecentomila, se e' gravissima, della<br>
reclusione da tre mesi a due anni o della multa da lire<br>
seicentomila a due milioni e quattrocentomila.<br>
Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con<br>
violazione delle norme sulla disciplina della circolazione<br>
stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul<br>
lavoro la pena per le lesioni gravi e' della reclusione da<br>
tre mesi a un anno o della multa da euro <st1:metricconverter ProductID=3D"=
500 a"
w:st=3D"on">500 a</st1:metricconverter> euro 2.000 e<br>
la pena per le lesioni gravissime e' della reclusione da<br>
uno a tre anni.<br>
Nel caso di lesioni di <span class=3DGramE>piu' </span>persone si applica l=
a pena<br>
che dovrebbe infliggersi per la piu' grave delle violazioni<br>
commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della<br>
reclusione non puo' superare gli anni cinque.<br>
Il delitto e' punibile a querela della persona offesa<span class=3DGramE>,<=
/span><br>
salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso,<br>
limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme<br>
per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative<br>
all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una<br>
malattia professionale.&raquo;.<o:p></o:p></span></p>

<p><span style=3D'font-size:10.0pt;font-family:Verdana'>Art. 3.<br>
(Disposizioni processuali)<br>
1. Alle cause relative al risarcimento dei danni per morte o lesioni<span
class=3DGramE>,</span><br>
conseguenti ad incidenti stradali, si applicano le norme processuali<br>
di cui al libro II, titolo IV, capo I del codice di procedura civile.<o:p><=
/o:p></span></p>

<p><span style=3D'font-size:10.0pt;font-family:Verdana'><br>
Note all'art. 3:<br>
Il capo I del titolo IV del libro II del codice di<br>
procedura civile reca: &laquo;Delle controversie individuali di<br>
lavoro&raquo;.<o:p></o:p></span></p>

<p><span style=3D'font-size:10.0pt;font-family:Verdana'>Art. 4.<br>
(Abbreviazione dei termini per le indagini preliminari<br>
e per la fissazione della data del giudizio)<br>
1. Dopo <span class=3DGramE>il comma 2-bis dell'articolo 406</span> del cod=
ice di
procedura<br>
penale e' inserito il seguente:<br>
&quot;2-ter. Qualora si proceda per i reati di cui agli articoli 589<span
class=3DGramE>,</span><br>
secondo comma, e 590, terzo comma, del codice penale, la proroga di<br>
cui al comma 1 puo' essere concessa per non piu' di una volta&quot;.<br>
2. All'articolo 416 del codice di procedura penale e' aggiunto, in<br>
fine, il seguente comma:<br>
&quot;2-bis. Qualora si proceda per il reato di cui all'articolo 589<span
class=3DGramE>,</span><br>
secondo comma, del codice penale, la richiesta di rinvio a giudizio<br>
del pubblico ministero deve essere depositata entro trenta giorni<br>
dalla chiusura delle indagini preliminari&quot;.<br>
3. Dopo il comma 3 dell'articolo 429 del codice di procedura penale<br>
e' inserito il seguente:<br>
&quot;3-bis. Qualora si proceda per il reato di cui all'articolo 589<span
class=3DGramE>,</span><br>
secondo comma, del codice penale, il termine di cui al comma 3 non<br>
puo' essere superiore a sessanta giorni&quot;.<br>
4. Dopo il comma 1 dell'articolo 552 del codice di procedura penale<br>
sono inseriti i seguenti:<br>
&quot;1-bis. Qualora si proceda per taluni dei reati previsti<br>
dall'articolo 590, terzo comma, del codice penale, il decreto di<br>
citazione a giudizio deve essere emesso entro trenta giorni dalla<br>
chiusura delle indagini preliminari.<br>
1-ter. Qualora si proceda per taluni dei reati previsti dall'articolo<br>
<span class=3DGramE>590, terzo comma</span>, del codice penale, la data di
comparizione di cui<br>
al comma 1, lettera d), e' fissata non oltre novanta giorni dalla<br>
emissione del decreto&quot;.<o:p></o:p></span></p>

<p><span class=3DGramE><span style=3D'font-size:10.0pt;font-family:Verdana'=
>Note
all'art. 4:<br>
Si riporta il testo dell'art. 406 del codice di<br>
procedura penale come modificato dalla legge qui<br>
pubblicata:<br>
&laquo;Art</span></span><span style=3D'font-size:10.0pt;font-family:Verdana=
'>.
406 (Proroga del termine). - 1. Il pubblico<br>
ministero, prima della scadenza, puo' richiedere al<br>
giudice, per giusta causa, la proroga del termine previsto<br>
dall'art. 405. La richiesta contiene l'indicazione della<br>
notizia di reato e l'esposizione dei motivi che la<br>
giustificano.<br>
2. Ulteriori proroghe possono essere richieste dal<br>
pubblico ministero nei casi di particolare complessita'<br>
delle indagini ovvero di oggettiva impossibilita' di<br>
concluderle entro il termine prorogato.<br>
2-bis. Ciascuna proroga <span class=3DGramE>puo' </span>essere autorizzata =
dal<br>
giudice per un tempo non superiore a sei mesi.<br>
2-ter. Qualora si proceda per i reati di cui agli<br>
articoli 589, secondo comma, e 590, terzo comma, del codice<br>
penale, la proroga di cui al comma 1 puo' essere concessa<br>
per non piu' di una volta.<br>
3. La richiesta di proroga e' notificata, a cura del<br>
giudice, con l'avviso della facolta' di presentare memorie<br>
entro cinque giorni dalla notificazione, alla persona<br>
sottoposta alle indagini nonche' alla persona offesa dal<br>
reato che, nella notizia di reato o successivamente alla<br>
sua presentazione, abbia dichiarato di volere esserne<br>
informata. Il giudice provvede entro dieci giorni dalla<br>
scadenza del termine per la presentazione delle memorie.<br>
4. Il giudice autorizza la proroga del termine con<br>
ordinanza emessa in camera di consiglio senza intervento<br>
del pubblico ministero e dei difensori.<br>
5. Qualora ritenga che allo stato degli atti non si<br>
debba concedere la proroga, il giudice, entro il termine<br>
previsto dal comma 3 secondo periodo, fissa la data<br>
dell'udienza in camera di consiglio e <span class=3DGramE>ne</span> fa noti=
ficare<br>
avviso al pubblico ministero, alla persona sottoposta alle<br>
indagini nonche', nella ipotesi prevista dal comma 3, alla<br>
persona offesa dal reato. Il procedimento si svolge nelle<br>
forme previste dall'art. 127.<br>
5-bis. Le disposizioni dei commi 3, 4 e 5 non si<br>
applicano se si procede per taluno dei delitti indicati<br>
nell'art. 51 comma 3-bis e <span class=3DGramE>nell'art. 407, comma 2</span=
>,
lettera<br>
a), numeri 4 e 7-bis. In tali casi, il giudice provvede con<br>
ordinanza entro dieci giorni dalla presentazione della<br>
richiesta, dandone comunicazione al pubblico ministero.<br>
6. Se non ritiene di respingere la richiesta di<br>
proroga, il giudice autorizza con ordinanza il pubblico<br>
ministero a proseguire le indagini.<br>
7. Con l'ordinanza che respinge la richiesta di<br>
proroga, il giudice, se il termine per le indagini<br>
preliminari e' gia' scaduto, fissa un termine non superiore<br>
a dieci giorni per la formulazione delle richieste del<br>
pubblico ministero a norma dell'art. 405.<br>
8. Gli atti di indagine compiuti dopo la presentazione<br>
della richiesta di proroga e prima della comunicazione del<br>
provvedimento del giudice sono comunque utilizzabili sempre<br>
che, nel caso di provvedimento negativo, non siano<br>
successivi alla data di scadenza del termine<br>
originariamente previsto per le indagini.&raquo;.<br>
Si riporta il testo dell'art. 416 del codice di<br>
procedura penale come modificato dalla legge qui<br>
pubblicata:<br>
&laquo;Art. 416 (Presentazione della richiesta del pubblico<br>
ministero). - 1. La richiesta di rinvio a giudizio e'<br>
depositata dal pubblico ministero nella cancelleria del<br>
giudice.<br>
La richiesta di rinvio a giudizio e' nulla se non e'<br>
preceduta dall'avviso previsto dall'art. 415-bis, nonche'<br>
dall'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai<br>
sensi dell'art. 375, comma 3, qualora la persona sottoposta<br>
alle indagini abbia chiesto di essere sottoposta ad<br>
interrogatorio entro il termine di cui all'art. 415-bis<span class=3DGramE>=
,</span><br>
comma 3.<br>
2. Con la richiesta e' trasmesso il fascicolo<br>
contenente la notizia di reato, la documentazione relativa<br>
alle indagini espletate e i verbali degli atti compiuti<br>
davanti al giudice per le indagini preliminari. Il corpo<br>
del reato e le cose pertinenti al reato sono allegati al<br>
fascicolo, qualora non debbano essere custoditi altrove.<br>
2-bis. Qualora si proceda per il reato di cui all'art.<br>
<span class=3DGramE>589, secondo comma</span>, del codice penale, la richie=
sta di<br>
rinvio a giudizio del pubblico ministero deve essere<br>
depositata entro trenta giorni dalla chiusura delle<br>
indagini preliminari.&raquo;.<br>
Si riporta il testo dell'art. 429 del codice di<br>
procedura penale cosi' come modificato dalla legge qui<br>
pubblicata:<br>
&laquo;Art. 429 (Decreto che dispone il giudizio). - 1. <span class=3DGramE=
>Il<br>
decreto che dispone il giudizio contiene:<br>
a) le generalita' dell'imputato e le altre<br>
indicazioni personali che valgono a identificarlo nonche'<br>
le generalita' delle altre parti private, con l'indicazione<br>
dei difensori;<br>
b) l'indicazione della persona offesa dal reato<br>
qualora risulti identificata;<br>
c) l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del<br>
fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono<br>
comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con<br>
l'indicazione dei relativi articoli di legge;<br>
d) l'indicazione sommaria delle fonti di prova e dei<br>
fatti cui esse si riferiscono;<br>
e) il dispositivo, con l'indicazione del giudice<br>
competente per il giudizio;<br>
f) l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora<br>
della comparizione, con l'avvertimento all'imputato che non<br>
comparendo sara' giudicato in contumacia;<br>
g) la data e la sottoscrizione del giudice e<br>
dell'ausiliario che l'assiste.<br>
2. Il decreto e' nullo se l'imputato non e'<br>
identificato in modo certo ovvero se manca o e'<br>
insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti<br>
dal comma 1 lettere c) e f).<br>
3. Tra la data del decreto e la data fissata per il<br>
giudizio deve intercorrere un termine non inferiore a venti<br>
giorni.<br>
3-bis. Qualora si proceda per il reato di cui all'art.<br>
589, secondo comma, del codice penale, il termine di cui al<br>
comma 3 non puo' essere superiore a sessanta giorni.<br>
4. Il decreto e' notificato all'imputato contumace<br>
nonche' all'imputato e alla persona offesa comunque non<br>
presenti alla lettura del provvedimento di cui al comma 1<br>
dell'art. 424 almeno venti giorni prima della data fissata<br>
per il giudizio.&raquo;.<br>
Si riporta il testo dell'art. 552 del codice di<br>
procedura penale cosi' come modificato dalla legge qui<br>
pubblicata:<br>
&laquo;Art.</span> 552 (Decreto di citazione a giudizio). - 1. Il<br>
decreto di citazione a giudizio contiene:<br>
a) le generalita' dell'imputato o le altre<br>
indicazioni personali che valgono a identificarlo nonche'<br>
le generalita' delle altre parti private, con l'indicazione<br>
dei difensori;<br>
b) l'indicazione della persona offesa, qualora<br>
risulti identificata;<br>
c) l'enunciazione del fatto, in forma chiara e<br>
precisa, delle circostanze aggravanti e di quelle che<br>
possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza<span class=3DGramE=
>,</span><br>
con l'indicazione dei relativi articoli di legge;<br>
d) l'indicazione del giudice competente per il<br>
giudizio nonche' del luogo, del giorno e dell'ora della<br>
comparizione, con l'avvertimento all'imputato che non<br>
comparendo sara' giudicato in contumacia;<br>
e) l'avviso che l'imputato ha facolta' di nominare un<br>
difensore di fiducia e che, in mancanza, sara' assistito<br>
dal difensore di ufficio;<br>
f) l'avviso che, qualora ne ricorrano i presupposti,<br>
l'imputato, prima della dichiarazione di apertura del<br>
dibattimento di primo grado, puo' presentare le richieste<br>
previste dagli articoli 438 e 444 ovvero presentare domanda<br>
di oblazione;<br>
g) l'avviso che il fascicolo relativo alle indagini<br>
preliminari e' depositato nella segreteria del pubblico<br>
ministero e che le parti e i loro difensori hanno facolta'<br>
di prenderne visione e di estrarne copia;<br>
h) la data e la sottoscrizione del pubblico ministero<br>
e dell'ausiliario che lo assiste.<br>
1-bis. Qualora si proceda per taluni dei reati previsti<br>
dall'art. 590, terzo comma, del codice penale, il decreto<br>
di citazione a giudizio deve essere emesso entro trenta<br>
giorni dalla chiusura delle indagini preliminari.<br>
1-ter. Qualora si proceda per taluni dei reati previsti<br>
dall'art. 590, terzo comma, del codice penale, la data di<br>
comparizione di cui al comma 1, lettera d), e' fissata non<br>
oltre novanta giorni dalla emissione del decreto.<br>
2. Il decreto e' nullo se l'imputato non e'<br>
identificato in modo certo ovvero se manca o e'<br>
insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti<br>
dalle lettere c), d), e) ed f) del comma 1. Il decreto e'<br>
altresi' nullo se non e' preceduto dall'avviso previsto<br>
dall'art. 415-bis, nonche' dall'invito a presentarsi per<br>
rendere l'interrogatorio ai sensi dell'art. 375, comma 3<span class=3DGramE=
>,</span><br>
qualora la persona sottoposta alle indagini lo abbia<br>
richiesto entro il termine di cui al comma 3 del medesimo<br>
art. 415-bis.<br>
3. Il decreto di citazione e' notificato all'imputato,<br>
al suo difensore e alla parte offesa almeno sessanta giorni<br>
prima della data fissata per l'udienza di comparizione. Nei<br>
casi di urgenza, di cui deve essere data motivazione, il<br>
termine e' ridotto a quarantacinque giorni.<br>
4. Il decreto di citazione e' depositato dal pubblico<br>
ministero nella segreteria unitamente al fascicolo<br>
contenente la documentazione, gli atti e le cose indicati<br>
<span class=3DGramE>nell'art. 416, comma 2.</span>&raquo;.<o:p></o:p></span=
></p>

<p><span style=3D'font-size:10.0pt;font-family:Verdana'>Art. 5.<br>
(Liquidazione anticipata di somme in caso di incidenti stradali)<br>
1. All'articolo 24 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e' aggiunto<span
class=3DGramE>,</span><br>
in fine, il seguente comma:<br>
&quot;Qualora gli aventi diritto non si trovino nello stato di bisogno di<b=
r>
cui al primo comma, il giudice civile o penale, su richiesta del<br>
danneggiato, sentite le parti, qualora da un sommario accertamento<br>
risultino gravi elementi di responsabilita' a carico del conducente,<br>
con ordinanza immediatamente esecutiva provvede all'assegnazione, a<br>
carico di una o piu' delle parti civilmente responsabili, di una<br>
provvisionale pari ad una percentuale variabile tra il 30 e il 50 per<br>
cento della presumibile entita' del risarcimento che sara' liquidato<br>
con sentenza&quot;.<o:p></o:p></span></p>

<p><span style=3D'font-size:10.0pt;font-family:Verdana'>Art. 6.<br>
(Obblighi del condannato)<br>
1. Dopo l'articolo 224 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.<br>
285, e successive modificazioni, e' inserito il seguente:<br>
&quot;Art. 224-bis. - (Obblighi del condannato). - 1. Nel pronunciare<br>
sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto<br>
colposo commesso con violazione delle norme del presente codice, il<br>
giudice <span class=3DGramE>puo' </span>disporre altresi' la sanzione ammin=
istrativa
accessoria<br>
del lavoro di pubblica utilita' consistente nella prestazione di<br>
attivita' non retribuita in favore della collettivita' da svolgere<br>
presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o<br>
organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato.<br>
2. Il lavoro di pubblica utilita' non puo' essere inferiore a un mese<br>
ne' superiore a sei mesi. In caso di recidiva, ai sensi dell'articolo<br>
<span class=3DGramE>99, secondo comma</span>, del codice penale, il lavoro =
di
pubblica utilita'<br>
non puo' essere inferiore a tre mesi.<br>
3. Le modalita' di svolgimento del lavoro di pubblica utilita' sono<br>
determinate dal Ministro della giustizia con proprio decreto d'intesa<br>
con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto<br>
legislativo 28 agosto 1997, n. 281.<br>
4. L'attivita' e' svolta nell'ambito della provincia in cui risiede<br>
il condannato e comporta la prestazione di non piu' di sei ore di<br>
lavoro settimanale da svolgere con modalita' e tempi che non<br>
pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di<br>
salute del condannato. Tuttavia, se il condannato lo richiede, il<br>
giudice <span class=3DGramE>puo' </span>ammetterlo a svolgere il lavoro di
pubblica utilita' per<br>
un tempo superiore alle sei ore settimanali.<br>
5. La durata giornaliera della prestazione non puo' comunque<br>
oltrepassare le otto ore.<br>
6. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo<br>
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 56 del decreto<br>
legislativo 28 agosto 2000, n. 274&quot;.<o:p></o:p></span></p>

<p><span style=3D'font-size:10.0pt;font-family:Verdana'>La presente legge, =
munita
del sigillo dello Stato, <span class=3DGramE>sara' </span>inserita<br>
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica<br>
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla<br>
osservare come legge dello Stato.<o:p></o:p></span></p>

<p><span style=3D'font-size:10.0pt;font-family:Verdana'>Data a Roma, addi' =
21
febbraio 2006<o:p></o:p></span></p>

<p><span style=3D'font-size:10.0pt;font-family:Verdana'>CIAMPI<o:p></o:p></=
span></p>

<p><span style=3D'font-size:10.0pt;font-family:Verdana'>Berlusconi, Preside=
nte
del Consiglio<br>
dei Ministri<br>
Visto, il Guardasigilli: <span class=3DGramE>Castelli</span><o:p></o:p></sp=
an></p>

<p><span style=3D'font-size:10.0pt;font-family:Verdana'>LAVORI PREPARATORI<=
br>
Camera dei deputati (atto n. 521):<br>
Presentato dall'on. Carboni ed altri il 6 giugno 2001.<br>
Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede<br>
referente, il 28 giugno 2001 con pareri delle commissioni I<br>
e IX.<br>
<span class=3DGramE>Esaminato dalla II commissione (Giustizia), in sede<br>
referente, il 23, 30 gennaio 2002; il 12 febbraio 2002; il<br>
23 gennaio 2003; il 13 febbraio 2003; il 14 ottobre 2003;<br>
il 13 novembre 2003; il 2, 3 dicembre 2003; il 14 gennaio<br>
2004; l'11 febbraio 2004; l'11 marzo 2004; il 6 maggio<br>
2004.<br>
Esaminato in aula il 7 marzo 2005 ed approvato il<br>
9 marzo <st1:metricconverter ProductID=3D"2005 in" w:st=3D"on">2005 in</st1=
:metricconverter>
un Testo unificato con atti n. 866 (on.</span><br>
Misuraca e Amato); n. 1857 (on. Lucidi); n. 4125 (on. Foti<br>
e Butti).<br>
Senato della Repubblica (atto n. 3337):<br>
Assegnato alla 2&ordf; commissione (Giustizia), in sede<br>
referente, il 15 marzo 2005 con pareri delle commissioni<br>
1&ordf;, 5&ordf;, 8&ordf;, 10&ordf; e 11&ordf;.<br>
Esaminato dalla 2&ordf; commissione (Giustizia), in sede<br>
referente, il 10 maggio 2005; il 14 giugno 2005; il 19<span class=3DGramE>,=
</span><br>
27 luglio 2005; il 20 settembre 2005; l'11 gennaio 2006.<br>
Esaminato in aula ed approvato il 9 febbraio 2006.<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DMsoNormal><span style=3D'font-size:10.0pt;font-family:Verdana'><=
o:p>&nbsp;</o:p></span></p>

</div>

</body>

</html>

